LEGGE N. 679 DEL 1° OTTOBRE 1969, Semplificazione delle procedure catastali

 

 

Semplificazione delle procedure catastali

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

Atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano

Art. 2

Voltura dei beni iscritti nel catasto terreni

Art.3

Domanda di voltura dei beni iscritti nel catasto terreni

Art. 4

Obblighi dei notai e pubblici ufficiali ai fini delle volture

Art. 5

Tipo di frazionamento, Firme

Art. 6

Perfezionamento delle domande di voltura

Art. 7

Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano

Art. 8

Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza ci costruzioni di fabbricati urbani

Art. 9

Pene pecuniarie per inosservanza alle leggi sui catasti

Art. 10

Verificazione in interi comuni

Art. 11

Accesso alle proprietà immobiliari per le verificazioni

Art. 12

Formalità relative all'annotazione di riserva

Art. 13

Rilascio delle certificazioni catastali

Art. 14

Prestazioni straordinarie a cottimo per la conservazione dei catasti

Art. 15

Esecuzione in appalto di lavori per la conservazione dei catasti

Art. 16

Istruzioni per l'attuazione della presente legge e abolizione delle norme in contrasto con essa