Legge 679 del 69 - Art.9

Pene pecuniarie per inosservanza alle leggi sui catasti

 

L'articolo 60 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, variato con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, è sostituito dal seguente.

 

“Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai commi, primo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 55, e quelle di cui agli articoli 56, 57 e 57-bis, sono soggetti alla pene pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

 

Alla stessa pene pecuniaria sono assoggettati coloro che non osservino le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e dei quali gli ultimi due sostituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514.

 

L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli Uffici tecnici erariali.

 

Il relativo processo verbale è trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4”.