Legge 679 del 69 - Art.5

Tipo di frazionamento

 

L'articolo 57 è modificato come segue:

 

“Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore, regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria.

 

Il tipo do frazionamento deve essere sottoscritto per accettazione dalle parti interessate e sottoposto dal tecnico che l'ha firmato all'Ufficio tecnico erariale per la dichiarazione preventiva di regolarità ai fini della introducibilità in mappa. L'ufficio tecnico erariale è tenuto a rilasciare la dichiarazione entro 20 giorni dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, i notai e i pubblici ufficiali di cui all'articolo 56 possono redigere gli atti anche senza la presentazione della dichiarazione di regolarità.

 

Il tipo di frazionamento, munito della dichiarazione di regolarità di cui al comma precedente, deve essere prodotto a corredo delle domande di voltura dipendenti da:

 

a)

Atti pubblici o giudiziali o scritture private, con firme autenticate da notaio o accertate giudizialmente, purché posti in essere o autenticate entro 90 giorni dalla data di dichiarazione di regolarità apposta sul tipo stesso;

 

b)

Denunce di successione, purché presentate all'Ufficio del registro entro il predetto termine di 90 giorni.

In caso contrario la dichiarazione di regolarità si considera annullata.