Legge 679 del 69 - Art.12

Formalità relative all'annotazione di riserva

 

L'annotazione di riserva, prevista dalle vigenti disposizioni catastali, viene apposta negli atti dei catasti terreni ed edilizio urbano, tanto nella motivazione della voltura quanto in corrispondenza delle singole particelle od unità immobiliari urbane cui l'annotazione si riferisce.

 

L'annotazione apposta alle particelle o alle unità immobiliari urbane viene registrata nei successivi passaggi o frazionamenti, e può essere cancellata su domanda del possessore cui le particelle o le unità immobiliari urbane risultino intestate.

 

La domanda di cancellazione deve essere corredata dalle copie autentiche degli atti idonei a dimostrare l'estinzione dei motivi per i quali la formalità era stata accesa; tale documentazione non è necessaria qualora sia trascorso un ventennio dalla data che dette origine all'annotazione di riserva.

 

Ove la domanda di cancellazione venga respinta è ammesso il ricorso alle commissioni censuarie, entro 30 giorni dall'avvenuta notificazione della relativa comunicazione motivata dall'Ufficio tecnico erariale.