CIR. N. 2 del 20/01/1984 - PROCEDURA DI ACCATASTAMENTO DI NUOVE COSTRUZIONI
I.3. Dichiarazioni di immobili urbani di nuova costruzione
Nella logica di quanto già chiarito le dichiarazioni Modd. 1 o 2 devono essere di norma accompagnate da una copia dell'"attestato" o espressamente riferite ad un precedente adempimento. È appena il caso di ricordare che alle dichiarazioni - con le sole eccezioni che saranno illustrate nei successivi paragrafi I.4.2, e I.4.3. - devono essere sempre unite le relative planimetrie.
Il professionista, essendo stato posto a conoscenza - con la restituzione dell'"attestato" - degli indicativi catastali attribuiti all'immobile deve indicare su tutti gli atti il numero di foglio e particella ed assegnare alle singole unità immobiliari i relativi subalterni, attenendosi per questo di massima ai criteri di ordine usualmente adottati dall'Ufficio: è appena il caso di precisare che quando le u.i. siano costituite da porzioni - coperte o scoperte - ubicate in particelle diverse, occorrerà attribuire gli identificativi catastali completi di ciascuna di tali porzioni. Assieme alla dichiarazione, ed allo scopo immediato di dar nozione della subalternazione attribuita, deve altresì unire un elaborato tecnico, meglio illustrato nel paragrafo I.3.1.
L'insieme delle dichiarazioni costituisce una "pratica" che deve essere pertanto protocollata con un solo numero di Mod.97, su cui deve ovviamente risultare nell'apposita colonna il numero complessivo delle schede presentate.
Si sottolinea che la disciplina relativa alla dichiarazione ed all'accatastamento degli immobili urbani di nuova costruzione (od omessi in una precedente procedura) deve ovviamente investire anche le unità afferenti un fabbricato già accatastato in parte; così come apparirebbe per altro verso insoddisfacente escludere dalla identificazione, nel quadro della acquisizione a catasto di un intero fabbricato, le porzioni di ancora incerta definizione funzionale o strutturale; o ancora sembrerebbe inopportuno non corrispondere a talune istanze di identificazione catastale - in vista della sua utilizzazione per atti traslativi o per altra funzione giuridica - relative a fabbricati o eventualmente loro parti in corso di avanzamento dei lavori di costruzione. Le procedure relative a questi tre casi in qualche modo anomali - unità afferenti fabbricati già accatastati in parte; porzioni in attesa di definizione; fabbricati in corso di costruzione - saranno partitamente trattate nel successivo paragrafo I.4., a cui si rinvia.