CIR. N. 2 - ACCATASTAMENTO NUOVE COSTRUZIONI dichiarazioni di immobili urbani di nuova costruzione

I.3.2. Scheda di partita di solo accatastamento: auto-allestito

 

Sommario cap. I

 

Si è anticipato che non tutte le procedure illustrate nella presente circolare devono essere considerate obbligatorie; che tuttavia quelle facoltative sono da raccomandare vivamente nel precipuo interesse degli utenti, in ispecie per assicurare la immediatezza della identificazione catastale definitiva con evidenti conseguenze positive riguardo la certezza e la rapidità delle successive utilizzazioni.

 

Una procedura appunto di collaborazione particolarmente significativa per la sua utilità e snellezza si può ravvisare nell'allestimento della scheda di partita (Mod.55 di solo accatastamento) da parte del presentatore.

 

La scheda va presentata contestualmente ai Modd. 1 o 2, alle planimetrie ed all'elaborato planimetrico; compilata a macchina o a stampatello con inchiostro di china sul lucido fornito dall'Ufficio, va accompagnata da due copie - una delle quali andrà poi inserita tra le copie di visura e l'altra restituita come ricevuta - ed allestita secondo le seguenti indicazioni (v. all. 7):

 

col. 2:

intestazione della ditta (come da Mod.3/SPC e Mod. 1 o 2);

col. 3:

codici fiscali;

col. 4e5:

aliquote;

col. 6:

eventuale "annotazione";

col. 8:

numero d'ordine di presentazione (unico per tutte le unità contestualmente denunciate);

col. 9:

sigla N.C. (Nuova Costruzione);

col. 12/15:

identificativi catastali (come da planimetrie ed elaborato planimetrico);

col. 17/21:

indicazioni toponomastiche e complementari;

col. 22:

utilità comuni censibili (si veda il paragrafo I.3.3.1.);

col. 37:

numero coincidente con quello di col. 8;

col. 38:

sigla N.C.;

col. 49:

numero delle U.I. in carico nella scheda Mod.55;

col. 53:

sigla N.C..

 

L'Ufficio, esaminata l'esattezza e la completezza delle informazioni rese, deve completare il Mod.55 e le sue copie assegnando il numero di partita e riportando il numero di protocollo (Mod.97), da indicare il primo a colonna 7 del Quadro A ed il secondo a coll. 47 e 48 del quadro C; deve allestire inoltre la relativa schedina Mod.56 (di cui peraltro potrebbe essere affidata la compilazione allo stesso presentatore) e completare con cura il Mod.57 (v. all. 8) sulla scorta dei Modd.55 per i beni censibili e del prospetto contenuto nell'elaborato planimetrico per i beni comuni non censibili (§ I.3.3.2.). Restituirà infine vistata e datata, possibilmente in giornata e comunque entro il successivo primo giorno lavorativo, una copia del Mod.55 da valere come ricevuta in luogo delle tradizionali cedole annesse alle dichiarazioni - che pertanto non dovranno più essere compilate -, mentre l'originale verrà archiviato secondo le norme consuete e l'altra copia, come si è detto, andrà posta in visura.

 

A richiesta, previa l'esazione dei tributi e del bollo, la copia da restituire può assumere la forma ed il valore della certificazione per stipula in luogo delle attuali attestazioni di avvenuta presentazione (codice n. 4 del Mod. R.C.). Su di essa - e d'altronde, al fine di evitare possibili omissioni, su tutte le certificazioni dei modelli 55, completi o non dei dati censuari - all'atto del rilascio, l'ufficio dovrà apporre a timbro nelle clausole d'uso la dicitura: "Per le unità prive dei dati censuari e della consistenza, la certificazione ha esclusivo valore di attestazione di avvenuta denuncia". Le certificazioni in esame non hanno ovviamente scadenza, fino a quando non siano stati comunque modificati (per accertamento o per variazione o voltura) i dati in esse contenuti.