CIR. N. 2 - ACCATASTAMENTO NUOVE COSTRUZIONI dichiarazioni di immobili urbani di nuova costruzione
I.3.3. Porzioni comuni a più u.i.
Giova chiarire - per una migliore applicazione della norma che si intende ora dettare - che per "porzioni comuni" possono essere considerate, secondo gli intendimenti del dichiarante, non solo quelle cosi definite dal codice civile o da regolamenti o consuetudini condominiali, ma anche tutte quelle altre che in senso funzionale sono al servizio di o comunque utilizzabili da due o più unità immobiliari.
Su questo argomento - notoriamente di trattazione finora insoddisfacente o irrisolta - ci si propone di fornire una normativa rispondente alle esigenze di utilizzazione del catasto anche come supporto per finalità civilistiche, evitando peraltro di coinvolgere gli uffici nella gestione delle regolamentazioni condominiali o in riserve di pattuizioni, ma senza trascurare gli aspetti reddituali di quelle porzioni comuni che costituiscono unità autonome. Per queste ultime è importante che siano evidenziate le connessioni con le u.i. cui sono asservite.
Le "porzioni comuni" si suddividono pertanto in censibili e non censibili.