Circolare N° 7/2007

3. Modalità di dichiarazione ed accertamento

 

Le modalità di dichiarazione delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti e censite al catasto dei terreni, per le quali sono venuti o vengono meno i requisiti fiscali per il riconoscimento della ruralità, sono previste all’articolo 1, comma 2, del citato D.P.R. n. 139/98, il quale stabilisce che per l'accatastamento si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano.

In particolare, si ricorda, come con il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, sono state uniformate le modalità di dichiarazione delle costruzioni rurali a quelle già previste per gli immobili urbani dal regolamento di formazione del catasto edilizio urbano (D.P.R. n. 1142/49) e dalle successive disposizioni di prassi. Inoltre con lo stesso provvedimento sono state disciplinate le tipologie di immobili per i quali non sussiste l’obbligo dell’accatastamento e quelle per le quali questo possa avvenire con procedure semplificate.

In merito ai criteri per il riconoscimento della ruralità, che – come già anticipato – sono da tenere presente anche ai fini dell’accatastamento, la normativa di riferimento, già citata, distingue tra fabbricati ad uso abitativo e fabbricati, strumentali all’esercizio dell’attività agricola. Proprio in relazione a tale diversità di trattamento, nel prosieguo della trattazione sono esaminate separatamente le modalità di accertamento in catasto delle abitazioni rurali rispetto agli altri immobili agricoli ad uso strumentale

Va comunque osservato che i criteri per il riconoscimento della ruralità concernono sia i requisiti oggettivi, che quelli soggettivi in quanto correlati a condizioni proprie del soggetto utilizzatore/titolare di diritti reali sugli immobili medesimi.

 

3.1. Unità immobiliari ad uso abitativo

3.2. Unità immobiliari strumentali all’attività agricola