Circolare N° 7/2007

3.1. Unità immobiliari ad uso abitativo

 

Il comma 4 del citato D.P.R. n. 139/98 dispone che le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite in catasto autonomamente dagli immobili rurali ad uso diverso e mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.

Ai fini fiscali i requisiti di ruralità sono definiti dall’articolo 9, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, come sostituito dall’articolo 2 del DPR 23 marzo 1998, n. 139 e da ultimo integrato dall’articolo 2, comma 37, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito nella legga n. 286 del 2006.

In particolare sono rurali le case di abitazione, possedute dal soggetto titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito, che servono:

Tra i soggetti addetti alla coltivazione della terra rientrano anche le società agricole di cui all’articolo 2 del D.Lgs 99/04, come modificato dal D.Lgs 101/05; il fabbricato utilizzato ad uso abitativo dal socio coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale mantiene la qualifica di fabbricato rurale..

L’attività degli Uffici dell’Agenzia del territorio, nel caso di specie, sarà pertanto finalizzata:

Questi requisiti concernono:

  1. Possesso: deve essere esercitato dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, semprechè tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge n. 580/93, o da: familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche, soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali. Per gli affittuari, il possesso dell’immobile va documentato mediante apposito atto registrato mentre per coloro che possiedono il fabbricato sulla base di un altro titolo idoneo, quale ad esempio il comodato, occorre verificare se sussistono le condizioni per un eventuale esonero dall’obbligo della registrazione del contratto. Nel caso richiamato del comodato valgono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 2001/22642 del 6 febbraio 2001 per cui i contratti verbali di comodato non sono soggetti all’obbligo della registrazione tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti.

  2. Utilizzazione: l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone montane1;

  3. Superficie Poderale: superficie minima mq. 10.000 ridotta a mq. 3.000 qualora sul terreno vengano praticate colture specializzate in serra, funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno insista in zone montane.

  4. Reddito: il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo. Da tale reddito devono essere esclusi i trattamenti pensionistici erogati a seguito di attività svolta in agricoltura. Nel caso di terreni montani detto limite è ridotto dalla metà ad un quarto. Per coloro che non presentano la dichiarazione I.V.A. il volume di affari deve essere assunto pari al limite massimo previsto per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972. Nel caso di abitazione utilizzata da soggetto titolare di trattamento pensionistico da attività lavorativa in agricoltura e di terreni affittati ad un terzo, la sussistenza del requisito va verificata in capo all’affittuario.

  5. e) Tipologia: l’abitazione non deve essere censita in categoria A/1 o A/8 né presentare caratteristiche di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969, ancorché censita in altre categorie del “gruppo A”;

  6. Ubicazione: l’abitazione deve essere ubicata nello stesso comune od in altro confinante con quello dove sono situati i terreni;

  7. Ampiezza: vanno rispettati i limiti di consistenza dell’abitazione definiti all’art. 9, comma 5 del citato DL n. 557/93 nel caso di stesso nucleo familiare occupante più abitazioni, relativamente alle abitazioni diverse dalla prima;

  8. Iscrizione: al Registro delle imprese del soggetto conduttore l’azienda (coltivatore diretto, affittuario o altro,) che occupi una abitazione.

Tale iscrizione non è richiesta per i familiari conviventi a loro carico, i titolari di trattamenti pensionistici da attività lavorativa in agricoltura, i lavoratori agricoli subordinati e coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali

E’ appena il caso di sottolineare che i requisiti soggettivi possono essere dimostrati anche attraverso la presentazione di dichiarazioni sostitutive di notorietà rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto dichiarante, come da modulistica di cui all’allegato n. 2. Sulle suddette dichiarazioni gli Uffici provinciali dell’Agenzia espliciteranno i controlli di rito.

 

 

 

1 Sono considerati comuni montani quelli individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994 n. 97.