L’articolo 1, comma 5, del D.P.R. n. 139/98, dispone che le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengano censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.
In proposito, giova precisare che l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nel modificare l’art. 2135 del codice civile, ha introdotto tra le attività di competenza dell’imprenditore agricolo anche quelle “connesse” alla “coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali”, delle quali, peraltro, è fornita una dettagliata esemplificazione.
Il comma 2 dello stesso articolo ha chiarito che la qualifica di “imprenditore agricolo” può essere posseduta anche dalle cooperative dei medesimi imprenditori ed i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività agricole, “prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.
Le norme citate hanno innovato significativamente la disciplina del T.U. n. 917 del 1986, in quanto hanno fatto rientrare nelle costruzioni strumentali all’attività agricola, tra le altre, anche quelle destinate all’esercizio delle attività agricole connesse alla produzione di beni, quali le attività di trasformazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Rispetto all’attività agrituristica, pur confermando le indicazioni fornite dal su citato articolo 5, comma1 del D.P.R. 139/98, va chiarito, che si ritengono compatibili con l’attività agrituristica, ed in genere con la ruralità dell’immobile, la destinazione residenziale dell’unità immobiliare utilizzata dall’imprenditore quale abitazione, cui è attribuita una delle categorie del gruppo A (escluse A1 o A8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso), e gli immobili con classamento nelle categorie C/2, C/3, C/6 e C/7. Si ricorda, inoltre, che l’art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 139/98 prevede. “Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell’art. 2.”.
Il già citato Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, all’art. 32, viene richiamato ai fini della individuazione delle attività agricole che attribuiscono alle costruzioni strumentali ad esse destinate il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali
In particolare contempla quelle che servono:
al ricovero degli animali;
alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione.
Nel caso in esame occorre analizzare se, ordinariamente, le attività svolte nei complessi in questione siano sicuramente riconducibili all’attività dell’impresa agricola o, di contro, possano essere correlate ad attività di tipo industriale o commerciale. In ossequio pertanto ai principi dettati dal Testo Unico delle Imposte Dirette, deve valutarsi – a prescindere dalla natura e caratteristiche, nonché dalla possibilità o meno di destinarli ad una funzione diversa senza radicali trasformazioni- se gli immobili siano strumentali “per destinazione” alle attività agricole di cui all’ art. 2135 c.c.. Pertanto , unico elemento discriminante per definire la concreta strumentalità all’attività agricola effettivamente praticata ed, in ultima analisi, la ruralità del fabbricato, risiede quindi nella compatibilità delle caratteristiche tipologico-funzionali con l’effettiva produzione del fondo al quale è asservito, nonché di quelle ubicazionali (insistenza delle costruzioni su terreni agricoli costituenti l’azienda) circostanza, quest’ultima, che deve, quindi, costituire oggetto di specifica verifica ai fini del corretto classamento.
L’attività degli Uffici sarà quindi finalizzata, sostanzialmente, a verificare che negli immobili da accertare vengano esercitate le suddette attività. Di conseguenza gli immobili devono essere considerati in linea oggettiva strumentali all’attività agricola esercitata sul fondo e pertanto censiti nella categoria D/10.
Nel caso contrario, ovvero qualora la funzione di trasformazione e/o quella di commercializzazione riguardi prodotti agricoli in quantità non ottenuta prevalentemente dalla coltivazione del fondo (50% della produzione), il classamento deve essere effettuato nelle categorie D/7 o D/8.
Alle suddette attività agricole deve aggiungersi quella dell’agriturismo come disciplinata ai sensi dell’art. 2 della recente legge 20 febbraio 2006, n. 96, che prevede “Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali” (comma 1). Inoltre nello stesso articolo, al comma 2, viene precisato che: “Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica, l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’art. 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale …”.
In sintesi, i requisiti essenziali, oggettivi e soggettivi, che configurano e caratterizzano l’attività di agriturismo sono:
l’esistenza di un’azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.;
l’espletamento di un’attività di ricezione ed ospitalità in strutture interne all’azienda suddetta;
la prevalenza delle attività agricole (dirette o connesse) rispetto a quella di gestione dell’agriturismo;
la somministrazione prevalente di prodotti propri o derivati da materie prime direttamente provenienti dal fondo.
L’art. 3 della norma suddetta, recante disposizioni per l’utilizzazione di locali per attività agrituristiche, dispone inoltre, al comma 1, che “Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.”.
Da quanto rappresentato ne discende che gli immobili da classare in D/10, in funzione dell’attività agrituristica in essi espletata, sulla base del D.P.R. n. 139 del 1998, sono sia quelli aventi caratteri di ruralità, in quanto immobili propriamente strumentali all’attività agricola (è il caso di locali adibiti ad un utilizzo ricettivo nella stessa abitazione dell'imprenditore agricolo), sia eventuali altri immobili ricompresi all’interno dell’azienda agricola, trasformati o costruiti ex novo, destinati segnatamente alla ricezione ed ospitalità dei clienti nell’ambito dell’attività agrituristica. L’inclusione di tale attività tra quelle “connesse” al settore agricolo, pertanto, fa sì che gli immobili in questione possano definirsi, in senso lato, strumentali.
I controlli che gli Uffici periferici dovranno effettuare per l’accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per il censimento degli immobili in parola nella categoria D/10, sulla base delle indicazioni contenute nella normativa statale e regionale, dovranno avere ad oggetto:
il riscontro del rapporto di connessione e complementarità fra le attività agrituristiche e quelle di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame “che devono comunque rimanere prevalenti”, va effettuato sulla base delle disposizioni contenute nella legge quadro n. 96/06 e nelle Leggi Regionali di recepimento;
la somministrazione dei pasti e delle bevande che deve essere costituita “prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona”;
la localizzazione degli ambienti dedicati all’ospitalità che deve essere interna all’azienda agricola;
i limiti stabiliti dall’ordinamento statale o regionale riguardanti il numero dei posti letto, delle piazzole di sosta per i campeggiatori, degli spazi dedicati alla refezione.
Va chiarito, inoltre, che si ritengono compatibili con l’attività agrituristica, ed in genere con la ruralità dell’immobile, la destinazione residenziale, cui è attribuita una delle categorie del gruppo A (escluse A1 o A8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso), in presenza di unità immobiliare utilizzata anche quale abitazione dell’imprenditore, e gli immobili con classamento nelle categorie C/2, C/3, C/6 e C/7.
Ai fini operativi, il rispetto dei limiti può essere accertato previa dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto dichiarante che attesti la circostanza.
In particolare, per la verifica della destinazione del bene ad attività agrituristica deve essere esibita copia della autorizzazione del competente Organo amministrativo locale attestante il rispetto dei limiti o che, indirettamente, riconosca il carattere di attività agrituristica. Anche questo ultimo requisito può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Su dette dichiarazioni, gli Uffici provinciali del territorio esplicheranno i controlli di rito.