LEGGE 154 DEL 13/05/1988
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani (stralcio)
Testo degli artt. 11 e 12 del D.L. 70/1988 coordinato con le modifiche introdotte in sede di coversione in legge.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi di colore blu.
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1. |
Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, e del quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.637, aggiunto con l'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n.880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprietà, nonché ai trasferimenti ad alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1949, n.1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Il contribuente è tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Alla domanda di voltura, prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.650, deve essere allegata specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno essere indicati oltre che gli estremi dell'atto o della dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli relativi all'individuazione catastale dell'immobile così come riportati nell'atto medesimo; la domanda non può essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve essere rilasciata ricevuta in duplice esemplare, che il contribuente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro, ento sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131 dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.637. |
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2. |
Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla data in cui è stata presentata domanda di voltura, sono tenuti ad inviare all'ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita. |
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3. |
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle successioni aperte da tale data. |
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3 |
Agli effetti dell'INVIM non è sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in misura non superiore per i terreni, a 60 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento del valore iniziale, né è sottoposto a rettifica il valore della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta di successione. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sempreché l'accertamento del valore iniziale non risulti già definito alla suddetta data. |
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3 |
Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 17 dicembre 1986, n.880, è aggiunto il seguente:
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"1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 8 si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto articolo 8, i contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione dell'atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate anteriormente al 1° gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa". |
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La disposizione del comma 3-ter è applicabile sempreché l'accertamento non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |