LEGGE 154 DEL 13/05/1988
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani (stralcio)
Testo degli artt. 11 e 12 del D.L. 70/1988 coordinato con le modifiche introdotte in sede di coversione in legge.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi di colore blu.
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1. |
Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.599, è sostituito dal seguente: |
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"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597, per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo d'imposta quando c'è corrispondenza tra le colture praticate e quelle che risultano in catasto. Se tale rispondenza manca, i possessori a titolo di proprietà,, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola sono tenuti, in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire alle superfici interessate, dalle variazioni di coltura la tariffa d'estimo attuale relativa alla quantità di coltura in atto e alla stessa classe già attribuita alla coltura variata o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata. Se non è possibile attribuire alle superfici la qualità propria della coltura praticata si applicano le tariffe attribuite a terreni della stessa qualità ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in condizioni agrologicamente compatibili, ferma restando per la classe la regola di cui al precente comma". |
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2. |
L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, è sostituito dal seguente: |
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"Art.50. - 1. In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito cominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni". |