LEGGE 154 DEL 13/05/1988

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani (stralcio)

Testo degli artt. 11 e 12 del D.L. 70/1988 coordinato con le modifiche introdotte in sede di coversione in legge.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi di colore blu.

Art.11-bis.

Art.12.

 

1.

Il classamento delle unità immobiliari urbane per le quali la dichiarazione di cui all'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, è stata redatta su scheda conforme a modello approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n.17, può essere effettuato anche senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche, con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche.

 

 

2.

Il classamento delle unità immobiliari urbane site in zone censuarie o in comune nei quali il quadro di tariffa alla data del classamento stesso non è stato integrato a norma dell'articolo 64 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n.1142, può essere effettuato anche per comparazione con il quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o altro comune della medesima provincia che abbia analoghe caratteristiche socio-economiche e di tipologia edilizia; negli atti deve essere annotato che il classamento è stato effettuato per comparazione, con l'indicazione della zona censuaria o del comune di riferimento.

 

 

3.

Gli uffici tecnici erariali, avvalendosi eventualmente dei propri sistemi di elaborazione dati, possono provvedere alle notificazioni anche a mezzo del servizio postale. La notificazione è eseguita con raccomandata, con avviso di ricevimento, con tassa di spedezione a carico, nel luogo ove il destinatario ha il domicilio fiscale o la residenza; si applicano le disposizioni degli articoli 4, commi terzo e quarto, 7, 8 e 12, ultimo comma, della legge 20 novembre 1982, n.890. Le notificazioni possono essere altresì eseguite presso gli stessi uffici a cura di funzionari all'uopo delegati, mediante consegna nelle mani del dichiarante o del soggetto titolare di diritti reali sull'immobile cui l'atto si riferisce o di un suo legale rappresentante.

 

 

4.

Con decreti del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, saranno approvati i modelli da adottare per le notificazioni a mezzo del servizio postale di cui al comma 3.