D.M. finanze 19 aprile 1994, n. 701

Art. 2. - Volture. - Comma 4

 

image\c1.gif

image\c2.gif

image\c3.gif

image\c5.gif

image\c6.gif

 

4.

Qualora non vi sia concordanza tra la situazione dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali e le corrispondenti scritture catastali, é fatto obbligo al notaio ed agli altri pubblici ufficiali che ricevono atti o autenticano firme su atti civili, giudiziari e amministrativi, che danno origine a variazione di diritti censiti in catasto, di fare menzione, nell'atto medesimo e nella relativa nota di trascrizione, dei titoli che hanno dato luogo ai trasferimenti intermedi o delle discordanze.