D.M. finanze 19 aprile 1994, n. 701
Art. 2. - Volture. - Comma 2
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Per le volture catastali relative ad atti, la cui trascrizione viene eseguita presso conservatorie dei registri immobiliari non ancora meccanizzate, in sostituzione delle domande di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, può essere presentata agli uffici tecnici erariali la nota di trascrizione redatta su supporto informatico, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze del 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 1990, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini ed ai collegi professionali dagli uffici periferici. A tal fine l'amministrazione finanziaria mette a disposizione programmi di ausilio alla redazione automatizzata dei suddetti documenti. |
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