D.M. finanze 19 aprile 1994, n. 701

Art. 2. - Volture. - Comma 3

 

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3.

Ai fini della registrazione di variazioni di diritti censiti in catasto, le unità immobiliari e le particelle sono individuate attraverso i parametri di identificazione definitivi, rappresentati da sezione, foglio, numero di mappale e di eventuale subalterno. Nell'ipotesi in cui non risultino ancora attribuiti, tali parametri vengono assegnati dall'ufficio tecnico erariale con le modalità ed entro i termini indicati nel comma 6 dell'art. 1.