CIR. N. 2 del 20/01/1984 - PROCEDURA DI ACCATASTAMENTO DI NUOVE COSTRUZIONI

I.2. Modalità di presentazione dei documenti ex Art. 8 Legge 679/1969

 

Sommario cap. I

I.2.1.

I.2.2.

I.2.3.

 

Come già stabilito in altra circolare la denuncia Mod.3/SPC, corredata dal tipo mappale, deve essere presentata presso la seconda sezione ed ivi protocollata.

 

Essa ha infatti fondamentale natura di comunicazione della avvenuta trasformazione di un terreno da inedificato ad edificato e costituisce inoltre precondizione per l'avvio organico di una procedura in catasto edilizio urbano, formalizzando la sostanziale complementarietà fra i due catasti. Pertanto il termine stabilito nel secondo comma dell'art.8 della Legge 1/l 0/1969, n. 679 per la presentazione delle denunce di variazione Mod.3/SPC (sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità) deve essere inteso come un limite massimo, che è implicitamente soggetto alle necessarie riduzioni quando detto termine, che inevitabilmente precede la presentazione delle dichiarazioni relative alle unità immobiliari urbane comprese nella nuova costruzione, travalica il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui dette unità sono divenute abitabili o servibili all'uso cui sono destinate, giusto l'art.28 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, istitutivo del N.C.E.U., convertito nella legge 11/8/1939 n. 1249.

 

La denuncia Mod.3/SPC deve essere presentata anche quando le particelle si trovano allibrate in catasto terreni alla partita 1 (Enti urbani).

 

Per una migliore rispondenza alle esigenze procedurali ci si propone di dar corso ad una parziale modifica dell'attuale Mod.3/SPC; si reputa tuttavia opportuno limitarsi per ora a suggerire parziali semplici adattamenti nell'uso del modello anche per poter valutare ed utilizzare al meglio l'esperienza iniziale.

 

In base ai motivi che risulteranno evidenti dalla presente istruzione, entrambi gli elaborati - denuncia Mod.3/SPC e tipo mappale - dovranno essere presentati con unite due copie ciascuno, prodotte in carta libera ed ottenute per semplice riproduzione ottico-meccanica. Nel seguito le prime di tali riproduzioni saranno chiamate semplicemente "copia", le seconde "attestato".