CIR. N. 2 - ACCATASTAMENTO NUOVE COSTRUZIONI - PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI

I.2.3. Conclusioni sulle procedure ex Art. 8 Legge 679/69

 

Sommario cap. I

 

L'intero processo operativo che si conclude con la disponibilità allo sportello di quarta sezione all'"attestato" deve essere contenuto entro il ventesimo giorno dalla data di presentazione alla seconda sezione, escludendo dal contesto - come sarà fatto constatare sul Mod.3/SPC - il solo tempo necessario per ottenere eventuali informazioni integrative dal presentatore. Il termine è inderogabile: va detto infatti che le istruzioni stesse sono state studiate per poter essere applicate in ogni caso; ad esse va attribuito incontestabile vigore di priorità nell'ordinamento dei servizi.

 

L'"originale" del Mod.3/SPC e quanto altro costituisce atto o documentazione relativi all'immobile (Mod. l o 2 e planimetrie, elaborato planimetrico di cui si dirà al paragrafo I.3.1.) deve essere conservato in un'unica busta (Mod.58) che rappresenta, anche nel caso particolare che le partite d'impianto siano diverse, l'unicità e peculiarità del compendio immobiliare, del tutto indipendente dalle successive vicende di trapasso giuridico. La cartella Mod.58 deve ovviamente essere istituita contemporaneamente al Mod.57 di solo impianto a ricezione della denuncia Mod.3/SPC. Si consiglia - salva ogni altra diversa soluzione scelta opportunamente dall'Ufficio - di archiviare le buste con numeri di una nuova serie ordinale; resta comunque l'obbligo di indicare sul Mod.57 il numero del Mod.58.

 

È ovvio che i successivi documenti relativi a variazioni dovranno trovare archiviazione nella stessa busta; è appena il caso di accennare che per "busta Mod.58" si intende una unità logica che può essere articolata in più elementi fisici, collegati tra loro.