La redazione di un atto di aggiornamento richiede essenzialmente il rispetto di tre requisiti che investono direttamente ed in modo esclusivo la responsabilità del professionista:
individuazione dell'oggetto del rilievo di aggiornamento;
- assunzione delle misure per dare forma e contenuto allo stesso;
- assunzione delle misure per l'inquadramento dell'oggetto del rilievo nella rete dei punti fiduciali.
Pertanto negli atti di aggiornamento devono essere rispettate le norme che seguono per soddisfare esigenze tecniche che rendano validi i documenti sottoposti al controllo ed alla loro gestione da parte dell'Amministrazione.
a) - tipi di frazionamento
L'oggetto primario del rilievo è costituito dalle linee dividenti.
A modifica di quanto previsto nelle attuali normative, I'accettazione da parte dell'Ufficio delI'atto di aggiornamento è vincolata dalle seguenti disposizioni:
- qualora la superficie della particella originaria risulti minore di 2000 mq il rilievo dovrà prevedere la misurazione di tutti i vertici della stessa;
- nei casi in cui le particelle derivate risultino di superficie minore o uguale di 2000 mq il rilievo dovrà essere esteso a tutto il loro contorno indipendentemente dalla superficie della particella originaria.
Nelle operazioni di campagna potranno non essere rilevati, a deroga di quanto sopra stabilito, soltanto quei vertici delle particelle non identificabili in modo univoco e corretto sul terreno, perché non materializzati o non ricostruibili attraverso atti ufficiali in possesso delle parti.
Il verificarsi della situazione suddetta dovrà essere opportunamente evidenziato nell'elaborato Relazione tecnica definito al punto g) del paragrafo 7 della presente circolare e la dimostrazione del frazionamento verrà effettuata sulla base delle aree nominali solo per le particelle non interamente rilevate (ved. esempio 1).
Per i casi di trasferimento a misura le disposizioni sopra enunciate dovranno ritenersi integrative di quelle descritte nell'art. 7 del D.P.R. 650/72.
b) - tipi mappali
L'oggetto primario del rilievo è costituito dai contorni dei fabbricati ed eventualmente dalla definizione dell'area di pertinenza.
A modifica di quanto previsto nelle attuali normative si dispone che:
- qualora i vertici di contorno del lotto edificatorio siano stati rilevati e riportati in atti di aggiornamento redatti secondo le disposizioni espresse nella presente circolare, il rilievo potrà essere limitato all'individuazione del fabbricato nell'ambito del lotto (particella sede del manufatto) facendo obbligo al tecnico redattore di esplicita menzione del riferimento al tipo di frazionamento o particellare originario, sempre che gli elementi di appoggio siano costituiti da particolari topografici di certa identificazione e di corretta corrispondenza topografica;
- qualora la particella nella quale insiste il nuovo fabbricato non sia stata oggetto di aggiornamento secondo le presenti procedure il tecnico redattore dovrà rilevare la stessa con appoggio alla rete dei punti fiduciali;
per lotti di superficie superiore a mq 2000, viene accordata la facoltà di limitare il collegamento ai punti fiduciali, solo dei vertici della particella necessari per definire la posizione del fabbricato nell'ambito della stessa (ved. Fig. 1).
C) - tipi particellari
L'oggetto del rilievo è costituito dall'intera particella a sua volta oggetto di trasferimento a misura. In questo caso valgono le disposizioni già espresse nel citato D.P.R. 650/72 (art. 7 comma Il) e che risultano in questa sede perfettamente congruenti con le predette disposizioni. Infatti nelle modalità di trattamento i tipi particellari sono riconducibili al caso dei tipi di frazionamento per i quali si prevede il rilievo completo del contorno della particella.
Evidenziate le innovazioni procedurali che vengono ad investire gli atti di aggiornamento catastali si ribadisce che l'oggetto del rilievo deve essere individuato nella geometria minima prevista ai punti precedenti; resta comunque facoltà del professionista la produzione di informazioni topometriche aggiuntive intese a definire più compiutamente la consistenza dell'immobile. La produzione di tali elementi, ovviamente facoltativa, è coerente con gli intendimenti perseguiti da questa Amministrazione che, attraverso un rapporto più fattivo con l'utenza tecnica esterna, intende utilizzare appieno la potenzialità espressa dalle categorie professionali interessate alla costituzione di una cartografia più puntuale. Pertanto anche nel caso in cui la normativa prevede la limitazione del rilievo alla sola linea dividente, nulla osta che il tecnico redattore possa produrre il rilievo della porzione di particella oggetto di trasferimento od anche dell'intera particella originaria, contribuendo in tal senso a fornire elementi metrici atti a perfezionare la rappresentazione cartografica del territorio. Naturalmente tale facoltà non è da considerarsi un obbligo per il professionista che svolge questa attività non in funzione delle esigenze di aggiornamento cartografico ma in assolvimento ad un incarico specifico conferito dalla committenza. Difatti non di rado il committente conferisce al tecnico professionista oltre all'incarico di redigere l'atto di aggiornamento per il Catasto anche l'incarico di verifiche e controlli attinenti l'immobile, quali il calcolo dell'effettiva consistenza, o di verifica di corrispondenza territoriale tra possesso di fatto e diritto di proprietà, od ancora l'individuazione della posizione di una linea di confine preesistente non riconoscibile sul terreno.
Pertanto in base a quanto appena esposto, e particolarmente in occasione della redazione dei tipi di frazionamento, è auspicabile che i tecnici professionisti producano senza riserve tale documentazione accessoria, anche nell'interesse della committenza stessa e talvolta del professionista redattore che può, attraverso la puntualizzazione di situazioni specifiche, determinare opportunità di chiarimenti tecnici riflettenti il suo operato, configurando in tal senso una delimitazione delle responsabilità ed una esaltazione della professionalità.