Circolare N° 44E/2016

2. Criteri per la scelta della macro categoria

 

La circolare n. 30/E del 29 dicembre 2014, nell’ambito del nuovo modello concettuale basato sul riconoscimento automatico della variazione catastale richiesta, ha raggruppato gli atti d’aggiornamento in tre Macro Categorie: “Ordinaria”, “Semplificata” e “Speciale” (cfr., paragrafo 2).

Con la nuova procedura Pregeo 10, “versione 10.6.0 - APAG 2.08”, gli atti di aggiornamento sono raggruppati in due Macro Categorie: “Ordinaria” e “Speciale”, sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti.

Nella Macro Categoria “Ordinaria” rientrano tutti gli atti di aggiornamento di seguito elencati:

Nella Macro Categoria “Speciale” sono confermati gli atti di aggiornamento già indicati nel paragrafo 2 della circolare n. 30/E del 29 dicembre 2014. Con riferimento a tale classificazione, la scelta dell’atto di aggiornamento deve essere effettuata secondo le modalità indicate al paragrafo 10.1 dell’allegato tecnico.

Si forniscono, di seguito, alcune precisazioni in merito al corretto utilizzo della natura di alcuni atti di aggiornamento.

L’atto di aggiornamento denominato “Tipo Mappale per Nuova Costruzione” deve essere utilizzato per l’inserimento, in ciascuna particella interessata dall’aggiornamento, di uno o più fabbricati, senza la costituzione di aree di pertinenza degli stessi fabbricati. In questo caso, la particella originaria, interessata dall’introduzione di fabbricati, non deve appartenere alla partita speciale “Aree di enti urbani e promiscui”.

Nella categoria “Tipo Mappale per variazione” rientrano tutti i tipi mappali che trattano almeno una particella con qualità Ente Urbano e/o Fabbricato Promiscuo e/o Fabbricato Urbano d’Accertare, senza la costituzione di aree di pertinenza degli eventuali fabbricati presenti (cfr. paragrafo 10.1 dell’allegato tecnico).

Si evidenzia, inoltre, che le costruzioni che soddisfano i requisiti di scarsa rilevanza cartografica1 sono automaticamente riconosciute dalla procedura informatica, indipendentemente dal tipo di linea utilizzato per la loro rappresentazione (continua, tratteggiata o puntinata).

 

 

1 Articolo 6, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.