Circolare N° 2/2011
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Nuova funzionalità per la produzione del "secondo originale"
di un tipo di Frazionamento

 

Come noto, nel caso di tipi di frazionamento trasmessi per via telematica, il sistema informatico produce una ulteriore copia della ricevuta di approvazione, con valore di "secondo originale".

Tale documento, presente nel sistema informatico in un apposito elenco, viene digitalmente firmato dal Direttore dell’Ufficio provinciale o da un funzionario da lui delegato, quindi viene trasmesso in differita all’utente telematico.

Qualora, per un tipo di frazionamento approvato in automatico, gli esiti dei controlli eseguiti a valle della registrazione negli archivi catastali risultino negativi, per incompletezza o errata redazione dello stesso atto (cfr. seconda fattispecie, paragrafo 8 della Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009), in luogo del "secondo originale" viene trasmessa in automatico al tecnico  professionista, redattore dell’atto di aggiornamento, una comunicazione relativa al ripristino della situazione precedente l’approvazione, con Io scopo di informare tempestivamente il tecnico professionista stesso attraverso il canale telematico.

Quest’ultima circostanza, comunque, non esenta l’Ufficio provinciale dal rispetto delle disposizioni emanate in merito, che prevedono una comunicazione formale, che deve essere redatta secondo le modalità previste per gli atti dell’art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da inoltrarsi, non oltre il secondo giorno successivo a quello del ripristino della precedente situazione in catasto, alle parti interessate e al tecnico professionista, riportante le ragioni che he hanno motivato l'adempimento.

Le Direzioni Regionali supporteranno gli Uffici provinciali, nell’attuazione della presente circolare e ne verificheranno la corretta attuazione.

(Fine)