8. Controlli effettuati dall'Ufficio dopo la registrazione negli archivi del catasto e riconsegna degli atti di aggiornamento approvati
I controlli automatici descritti nei precedenti paragrafi si ritengono sufficienti a garantire la necessaria affidabilità dei processi di aggiornamento delle baci dati catastali.
Al fine, comunque, di intercettare eventuali fattispecie meritevoli di approfondimenti, nella fase di avvio delle nuove modalità operative, si ritiene opportuno, fino a nuove dicpocizioni sull'argomento, che siano effettuati controlli sistematici su tutti gli atti a valle del processo di aggiornamento, ferme restando le disposizioni impartite sugli atti da cottoporre a verifica in sopralluogo.
Qualora I'esito della verifica dovesse risultare negativo, possono presentarsi i due seguenti casi:
I'atto di aggiornamento risulta correttamente redatto ed è completo in ogni sua parte, ma a causa di specifiche problematiche legate alla qualità dei dati cartografici e censuari o a fattispecie non intercettate dai controlli automatici, I'aggiornamento delle basi dati risulta non conforme al risultato atteso;
I'atto di aggiornamento risulta incompleto o non correttamente redatto, ma ha superato i controlli automatici implementati ed è stato comunque approvato e registrato.
Nella prima fattispecie, I'Ufficio provvederà ad apportare le necessarie correzioni alle banche dati catastali.
Nella seconda fattispecie I'Ufficio provvederà:
al ripristino, negli atti catastali cartografici e censuari, della situazione precedente all'aggiornamento ed all'apposizione, alle particelle interessate, della seguente annotazione di stadio: "Atto di aggiornamento prot........... presentato in data......., non registrato in quanto non conforme alle disposizioni vigenti";
alla notifica, al tecnico redattore ed alle parti interessate, del ripristino della situazione precedente I'approvazione, evidenziandone le cause.
Inoltre, qualora si tratti di tipo mappale, poichè in tal caso la presentazione dell'atto è prevista obbligatoriamente dall'ordinamento, la notifica contiene anche la richiesta di provvedere all'adeguamento del tipo ed alla nuova presentazione in catasto, nonché I'avviso che, in caso di inadempienza nei termini previsti, si potrà provvedere alla redazione d'ufficio dell'atto, imputando gli oneri ai soggetti obbligati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Per i tipi di aggiornamento inoltrati per via telematica, viene reso disponibile al professionista I'attestato di approvazione, con la firma di sistema dell'Agenzia del Territorio.
In caso di tipo di frazionamento, il rilascio del secondo originale attesta la definitiva conformità del documento. Pertanto, nella fase di avvio delle nuove modalità operative, pare utile evidenziare I'opportunità di procedere alla stipula di atti di trasferimento o costituzione di diritti reali, su particelle che siano interessate da atti di aggiornamento cartografico, solo dopo la ricezione del secondo originale. A tal fine, per i documenti inoltrati per via telematica, il secondo originale dovrà essere trasmesso al tecnico redattore dell'atto di aggiornamento, di norma, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di registrazione.
Entro lo stesso termine, dovrà essere rilasciato il secondo originale, anche per i tipi di aggiornamento presentati allo sportello.
Per gli atti di aggiornamento presentati presso lo sportello, I'attestato di approvazione ed il secondo originale sono sottoscritti dal Direttore dell'Ufficio Provinciale o da un suo delegato.
Nulla è innovato, rispetto alle attuali dosposizioni, per quanto attiene I'archiviazione degli atti di aggiornamento.