I tipi mappali riguardanti più fabbricati appartenenti a ditte diverse, insistenti su di un’unica particella originaria o comunque su di un appezzamento continuo di terreno interessante più particelle, con la circolare 2/2006 erano stati esclusi dalla trattazione con procedura Pregeo 9. Si evidenzia ora che tali tipologie di atti di aggiornamento possono essere completamente trattati con l’attuale versione della procedura (SP n. 2). Per la predisposizione di tali tipologie di documenti di aggiornamento, nella pagina Informazioni Generali, sono da riportare tutti i titolari di diritti reali delle particelle interessanti l’atto di aggiornamento cartografico oltre i soggetti dichiaranti per le ditte non allineate. Per i lotti con ditta non allineata, si dovrà indicare nella pagina Informazioni sui soggetti, la ditta da intestarsi al N.C.E.U. per ogni nuova particella o lotto urbano costituito.
In deroga a quanto previsto al paragrafo n. 8.2 della circolare n. 2 del 9 marzo 2006, alla verifica della coerenza dell’intestazione catastale indicata dalla parte ed all’apposizione di eventuali riserve, si provvederà al momento dell’accettazione della pratica DOCFA e non nella fase di approvazione del tipo mappale. Pertanto la ditta dichiarata sull’atto di aggiornamento cartografico non formerà oggetto di variazione, qualora impropriamente indicata dal tecnico redattore.