Circolare N° 11E/2023

3. Le operazioni previste per il frazionamento degli Enti Urbani

 

I casi di frazionamento di Enti Urbani al Catasto Terreni (cfr. nn. 1, 2 e 3 del paragrafo precedente) hanno in comune i seguenti punti cardine:

  1. per gli immobili urbani dichiarati al Catasto Fabbricati interessati dalle linee di frazionamento sarà necessario operare – a cura del tecnico incaricato e, come successivamente specificato, tempestivamente – le conseguenti variazioni di identificativo e, ove necessario, dello stato dei beni;
  2. i confini fisici delle particelle individuate dalle linee di frazionamento al Catasto Terreni devono corrispondere a quelli delimitanti gli immobili urbani interessati dalle variazioni suddette7.

Le operazioni di frazionamento al Catasto Terreni non genereranno disallineamenti tra le informazioni presenti nelle banche dati catastali se saranno mantenute le corrette correlazioni fra gli identificativi di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati.

Queste ultime saranno garantite se all’atto del frazionamento al Catasto Terreni dell’Ente Urbano, con costituzione di nuove particelle, verranno individuati nuovi legami fra le particelle di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati, in sostituzione di quelli presenti in virtù di correlazioni già esistenti.

Le operazioni di aggiornamento, pertanto, dovranno consistere:

  1. nella predisposizione, al Catasto Terreni, degli atti di aggiornamento censuario e cartografico, con la definizione delle nuove geometrie e dei nuovi identificativi catastali, con conseguente variazione dei legami di correlazione fra le particelle di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati;
  2. nella predisposizione, al Catasto Fabbricati, degli atti di aggiornamento necessari a identificare le unità immobiliari urbane interessate dalla variazione di identificativo e, ove occorra, di forma, con contestuale aggiornamento definitivo delle correlazioni fra le particelle di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati, in ossequio alle modifiche intervenute negli identificativi catastali8.

Si precisa che, al fine di assicurare il completo aggiornamento delle banche dati catastali, salvaguardandone anche l’allineamento informativo, la presentazione dell’atto di aggiornamento al Catasto Fabbricati (Docfa) dovrà avvenire tempestivamente e comunque - in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 17 e 20 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 6529 - non oltre trenta giorni, dalla presentazione dell’atto di aggiornamento geometrico al Catasto Terreni (Pregeo). Ciò, nelle more della completa automatizzazione della variazione dei legami di correlazione di cui alla suddetta lettera a) e fintantoché non sarà realizzata la completa integrazione tra le procedure di aggiornamento Pregeo e Docfa.

La procedura di approvazione automatica degli atti di aggiornamento geometrico consente, infatti, la restituzione degli attestati di approvazione censuaria e cartografica di regola subito dopo l’invio del Pregeo, direttamente sul cruscotto Sister del professionista incaricato, e tali attestati, come noto, contengono tutte le informazioni che rendono possibile il perfezionamento dell’atto di aggiornamento Docfa, con particolare riferimento agli identificativi definitivi delle particelle derivate.

Si evidenzia, quindi, che l’aggiornamento della cartografia e dell’archivio censuario del Catasto Terreni (mediante Pregeo) e, nei casi di specie, degli archivi del Catasto Fabbricati (mediante Docfa) deve intendersi come un processo costituito da due fasi tecnico/procedurali interconnesse, da portare a termine in modo quasi sincrono, fino a quando, come sopra detto, non sarà realizzata la completa integrazione tra le due procedure di aggiornamento.

Nel caso in cui la particella derivata dall’atto di aggiornamento geometrico debba cambiare destinazione rispetto a “Ente Urbano - cod. 282” o comunque essere separata dal lotto originario, alla stessa viene attribuita d’ufficio e in via transitoria la destinazione “Relitto di Ente Urbano - cod. 450”. In attesa dell’implementazione di una funzionalità automatica all’interno della procedura Pregeo, l’assegnazione della nuova destinazione “Relitto di Ente Urbano - cod. 450” è effettuata d’ufficio dall’operatore incaricato della verifica successiva all’approvazione automatica o, in alternativa, dall’incaricato dell’approvazione manuale.

In particolare, nelle more dell’implementazione di specifiche dichiarazioni in “Relazione Tecnica Strutturata”10, i tecnici incaricati provvederanno a dichiarare nella “Relazione Tecnica Libera” l’appartenenza ad una delle casistiche declinate nell’Allegato Tecnico, unitamente alla motivazione per cui si procede con il frazionamento di un Ente Urbano, indicando altresì gli identificativi di Catasto Fabbricati di tutti gli immobili ivi censiti interessati dal frazionamento11. Inoltre, gli stessi tecnici incaricati provvederanno a dichiarare, nell’atto di aggiornamento Pregeo, da quale/i unità immobiliare/i, tra quelle presenti nella particella originaria, debba essere mutuata la ditta catastale da attribuire alla particella derivata nei casi in cui a quest’ultima debba essere attribuita la predetta destinazione “Relitto di Ente Urbano - cod. 450” al Catasto Terreni12. L’Ufficio provvede quindi all’aggiornamento delle informazioni censuarie del Catasto Terreni della particella suddetta.

In assenza di specifiche dichiarazioni in Relazione Tecnica, al fine di evitare la creazione di nuovi disallineamenti fra le banche dati catastali, gli atti di aggiornamento cartografico pervenuti sono da considerarsi non conformi alle procedure vigenti e non potranno pertanto essere approvati; ne consegue che, nell’ipotesi di intervenuta approvazione automatica, l’Ufficio provvederà al ripristino della situazione precedente.

Rimane onere della parte, successivamente all’aggiornamento del Catasto Terreni, la presentazione degli opportuni atti di aggiornamento al Catasto Fabbricati, in coerenza con quanto dichiarato al Catasto Terreni, nei termini precedentemente indicati.

Al fine di attribuire alla particella derivata, alla quale è stata assegnata la nuova destinazione “Relitto di Ente Urbano - cod. 450”, la qualità/destinazione definitiva, rimane onere della parte procedere alla presentazione di una dichiarazione di variazione di qualità colturale con Modello 26 o procedura Docte13, che potrà essere evasa dall’Ufficio solo previa verifica positiva della coerenza con le risultanze al Catasto Fabbricati.

Nei casi in cui alla predetta variazione consegua un aumento del reddito dominicale e la particella derivata in “Relitto di ente urbano – cod. 450” resti invariata oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di aggiornamento del Catasto Terreni14, l’Ufficio attiva la procedura di cui all’articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 24415.

Analogamente, nei casi in cui l’atto di aggiornamento geometrico (Pregeo) finalizzato al cambio di destinazione della particella derivata rispetto a “Ente Urbano - cod. 282” o alla separazione della stessa dal lotto originario, comporti una mutazione dello stato di beni immobili già censiti al Catasto Fabbricati16, attese le previsioni di cui agli articoli 17 e 20 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 65217, decorsi trenta giorni dalla presentazione del predetto atto di aggiornamento geometrico (Pregeo)18 senza che vi sia stata presentazione degli atti di aggiornamento al Catasto Fabbricati (Docfa), l’Ufficio appone sulle unità immobiliari urbane interessate dal frazionamento19 l’annotazione “Planimetria non rispondente allo stato di fatto per frazionamento n. xxxxxx del gg/mm/aaaa20 e attiva la procedura di cui all’articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

3.1  Circolare N° 11E/2023: 3.1   

 

 

 

7 Diversamente verrebbero a generarsi unità immobiliari urbane costituite da porzioni ricadenti su distinte particelle derivate dal frazionamento, circostanza questa che evidenzia la permanenza del collegamento tra i lotti e che, come detto, costituisce elemento ostativo al frazionamento al Catasto Terreni.

8 In particolare, verranno costruite - d’ufficio, anche mediante idonee funzionalità software - le nuove relazioni fra gli identificativi delle particelle di Catasto Terreni prodotte dal frazionamento e i corrispondenti identificativi di Catasto Fabbricati. In tal modo, anche variando alcuni degli identificativi di Catasto Terreni, le correlazioni fra i due catasti (CT-CF) continueranno ad essere assicurate.

9 Atteso che l’atto di aggiornamento geometrico, qualora la dividente del frazionamento incida nella consistenza dei beni censiti al Catasto Fabbricati, dà evidenza di una avvenuta mutazione nello stato di detti beni.

10 Cfr. Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009, par. 2.6

11 Dovranno essere indicati gli identificativi completi (eventuale Sezione, eventuale Sezione Urbana, Foglio, Particella, eventuale Subalterno) di tutti gli immobili urbani interessati, indipendentemente dalla loro natura (unità immobiliari per le quali è prevista l’attribuzione della rendita catastale – categorie dei gruppi A, B, C, D ed E, altri beni censiti ai soli fini inventariali – categorie del gruppo F, nonché beni comuni non censibili - BCNC).

12 Ai fini della corretta intestazione della particella a cui deve essere attribuita la destinazione “Relitto di Ente urbano – cod. 450” quando la stessa costituisca un Bene Comune a più unità immobiliari urbane, il professionista fornisce nella Relazione Tecnica dell’atto di aggiornamento geometrico l’elenco di tutti i soggetti aventi diritto, con i rispettivi titoli e quote, come già iscritti precedentemente in catasto o come risultanti da atto avente valore legale reso pubblico. Le quote da indicare devono essere quelle relative ai millesimi di proprietà, ove presenti; in caso contrario, tali quote sono dichiarate dalle parti. Ove non sia presente un atto avente valore legale, sono fatte salve le disposizioni relative all’apposizione delle Riserve.

13 In caso di frazionamento per esproprio, finalizzato ad accorpare la particella derivata alle strade, l’Ente espropriante presenterà, in luogo della dichiarazione di variazione di qualità colturale, una specifica istanza con la quale richiede l’accorpamento della suddetta particella alla partita speciale 5 “Strade pubbliche”.

14 Attese le previsioni di cui all’art. 30, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

15 Il comma 227 prevede che “...gli uffici provinciali dell'Agenzia …, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia …. provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

16 Con riferimento, tipicamente, alla consistenza.

17 Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

18 Che dà atto della avvenuta mutazione nello stato dei beni immobili censiti al CF.

19 Sia sull’immagine planimetrica acquisita, sia nel database censuario del CF.

Nel caso siano interessati dal frazionamento anche beni rappresentati solo sull’Elaborato Planimetrico (BCNC e immobili in categorie catastali del gruppo F), l’annotazione di cui sopra (sostituendo la parola “Planimetria” con “Elaborato Planimetrico”), oltre che nel database censuario del CF, è apposta anche sull’Elaborato Planimetrico.

20 Numero di protocollo e data di registrazione del Tipo di Frazionamento al CT.