Circolare N° 11E/2023

3.1. Precisazioni in tema di frazionamento di Enti Urbani finalizzati a procedimenti di espropriazione per causa di pubblica utilità

 

La peculiarità dei frazionamenti finalizzati a procedimenti di espropriazione per causa di pubblica utilità - con riferimento in particolare alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 in tema di sottoscrizione degli atti di aggiornamento - è stata già oggetto di trattazione nelle circolari n. 194/T del 3 luglio 1995 e n. 94/T del 27 febbraio 1996.

In tali circolari è stato precisato che per i suddetti frazionamenti, inquadrabili tra i “procedimenti amministrativi iniziati d’ufficio”, non è richiesta - ai sensi del richiamato articolo 1, comma 8, del D.M. n. 701 del 1994 - la sottoscrizione dell’atto di aggiornamento da parte dei soggetti titolari di diritti reali; adempimento questo che avrebbe, infatti, potuto costituire un rilevante ostacolo allo sviluppo della procedura, a detrimento, peraltro, dell’obiettivo centrale della Amministrazione di efficace ed efficiente aggiornamento degli archivi catastali, per le diverse finalità istituzionali e civilistiche, oltre che fiscali.

Coerentemente, quindi, per tali frazionamenti è stata prevista la sottoscrizione dell’atto di aggiornamento da parte dell’Autorità espropriante, con l’allegazione della nota di incarico qualora detto atto sia eseguito da un tecnico professionista.

Come già precisato nei paragrafi precedenti, se il frazionamento interessa un Ente Urbano non si può prescindere dall’aggiornamento dei beni immobili censiti al Catasto Fabbricati, anche quando detto frazionamento è effettuato con preliminare atto di aggiornamento geometrico Pregeo.

Attesa, quindi, la necessità di aggiornamento delle banche dati del Catasto Fabbricati, anche al fine di uniformare i comportamenti degli Uffici, si forniscono i seguenti ulteriori indirizzi, ritenendo che le considerazioni già esposte nelle menzionate circolari n. 194/T del 1995 e n. 49/T del 1996 possano valere anche relativamente alle previsioni di cui articolo 1, comma 2, del D.M. n. 701 del 1994, in tema di sottoscrizione degli atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati (Docfa).

Ne consegue che anche i necessari atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati (Docfa) sono sottoscritti dall’Autorità espropriante, con l’allegazione della nota di incarico qualora detto atto sia eseguito da un tecnico professionista.

Nel caso in cui il frazionamento dell’Ente Urbano avvenga mediante presentazione di un preliminare atto di aggiornamento geometrico (Pregeo) sottoscritto dall’Autorità espropriante, con richiesta di attribuzione alla particella derivata della nuova destinazione “Relitto di Ente Urbano - cod. 450”, si forniscono le seguenti indicazioni in relazione alla natura del bene censito al Catasto Fabbricati di cui detta particella derivata costituisce porzione:

  1. Bene comune non censibile (BCNC) identificato e rappresentato in catasto21.
    La dichiarazione di variazione (Docfa) è redatta con causale “RIDEFINIZIONE DI BCNC22 e prevede la variazione di identificativo del bene comune non censibile interessato23, con aggiornamento dell’elaborato planimetrico in cui esso è rappresentato.
  2. Unità immobiliare per la quale è prevista l’attribuzione di rendita catastale (compresi i beni comuni censibili – BCC).
    La dichiarazione di variazione (Docfa) è redatta con causale di presentazione “RIDEFINIZIONE DI CORTE”24 e prevede la variazione di identificativo dell’unità immobiliare interessata25.
    A tutela degli interessi di tutte le parti coinvolte nel procedimento amministrativo attivato d’ufficio, a cui è connessa la dichiarazione di variazione catastale:

    2.1 la nuova planimetria dell’unità immobiliare derivata è redatta sulla base di quella dell’unità originaria già agli atti del catasto, dalla quale è stralciata esclusivamente la porzione oggetto di esproprio. Il tecnico redattore dell’atto di aggiornamento può menzionare in Relazione tecnica detta specifica modalità di redazione della planimetria. L’Ufficio, per dare evidenza di detta modalità, appone nella banca dati censuaria del Catasto Fabbricati l’annotazione “Aggiornamento connesso esclusivamente a procedura di esproprio per pubblica utilità”;

    2.2 continuano ad applicarsi le disposizioni già impartite in tema di aggiornamento dell’elaborato planimetrico;

    2.3 per il classamento e la rendita da indicare in detta dichiarazione potranno riproporsi quelli già agli atti del Catasto Fabbricati per l’unità immobiliare originaria e l’Ufficio provvederà alla determinazione della rendita definitiva delle unità immobiliari oggetto della procedura di aggiornamento in argomento, notificandone gli esiti ai soggetti intestatari26.
  3. Altri beni censiti ai soli fini inventariali (immobili di categoria catastale del gruppo F)
    La dichiarazione di variazione (Docfa) è redatta con causale “RIDEFINIZIONE DI CORTE”27 e prevede la variazione di identificativo del bene interessato28, con aggiornamento dell’elaborato planimetrico in cui esso è rappresentato.

Le indicazioni sopra esposte, relativamente, in particolare, alle modalità di redazione delle planimetrie (con annessa annotazione) e alla proposizione e definizione della rendita delle unità immobiliari, si applicano anche ai frazionamenti eseguiti direttamente al Catasto Fabbricati da parte dell’Autorità espropriante.

All’aggiornamento della porzione non soggetta a esproprio, connesso ad eventuali mutazioni dello stato (ulteriori e diverse da quelle relative al frazionamento), restano comunque tenuti i soggetti di cui all’articolo 3 del R.D.L. n. 652 del 1939.

A seguito del frazionamento di un Ente Urbano effettuato con presentazione di un preliminare atto di aggiornamento geometrico (Pregeo) sottoscritto dall’Autorità espropriante, è fatta comunque salva la possibilità di aggiornamento del Catasto Fabbricati - secondo le ordinarie modalità dettate dalle vigenti disposizioni in materia - da parte dei soggetti titolari di diritti reali sui beni interessati dal frazionamento.

 

 

 

21 Nel caso in cui la particella frazionata costituisca porzione di un bene comune non censibile non identificato e rappresentato al Catasto Fabbricati, non vi è necessità di presentazione di atto di aggiornamento (Docfa).

22 Da inserire nel campo libero “5-ALTRE” del Quadro B della vigente procedura Docfa.

23 Soppressione del BCNC originario (operazione S) e costituzione del nuovo BCNC derivato (operazione C).

24 Da inserire nel campo libero “5-ALTRE” del Quadro B della vigente procedura Docfa.

25 Soppressione dell’unità immobiliare originaria (operazione S) e costituzione della nuova unità immobiliare derivata (operazione C).

26 In assenza a sistema di un apposito modello di avviso predefinito per tali specifici accertamenti catastali, l’Ufficio provvederà a predisporlo manualmente, unitamente alla notifica, secondo i modelli attualmente disponibili, opportunamente adattati al caso di specie.

27 Da inserire nel campo libero “5-ALTRE” del Quadro B della vigente procedura Docfa.

28 Soppressione dell’unità immobiliare originaria (operazione S) e costituzione della nuova unità immobiliare derivata (operazione C).