Risposta: attribuzione della corretta categoria catastale alle cantine sociali ad ai posti barca
 

Prot. N.13329

Rif. nota del 1 marzo 2001 - Prot. n. 1474

 

Roma, 6 febbraio 2002

Oggetto: Attribuzione della corretta categoria catastale alle cantine sociali ad ai posti barca

 

Con la nota sopra citata, la direzione compartimentale dell’Emilia Romagna e Marche ha posto alcuni quesiti riguardanti la corretta attribuzione della categoria catastale agli immobili con destinazione a cantina sociale ed ai posti barca siti in porticcioli turistici.

In merito al primo quesito occorre preliminarmente richiamare la normativa di riferimento.

Il comma c) dell’art. 29 del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.) precisa che sono considerate attività agricole quelle dirette alla manipolazione , trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà del terreno. Rientrano, pertanto, in tale fattispecie sia la produzione del vino, in quanto ottenuta per manipolazione dell’uva, sia quella relativa all’olio, ottenuta per spremitura delle olive.

Con il D.P.R. 139/98 si sono modificati i criteri per l’accatastamento dei fabbricati rurali e per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali. In particolare, il comma 5 dell’art.1 introduce la nuova categoria D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole -, non mancando di chiarire che in tale categoria vanno inquadrate le costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola diverse dalle abitazioni e quelle inerenti alle attività agrituristiche.

Il successivo art.2 comma 3-bis precisa che deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole, così come definite dal sopra richiamato art. 29 del D.P.R. 917/86.

Con la circolare 96/T del 9 aprile 1998 è stato chiarito che la valutazione della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni è compito precipuo degli uffici preposti all’accertamento delle imposte, mentre gli uffici provinciali del territorio si devono limitare esclusivamente alla valutazione dei requisiti oggettivi dei beni immobili.

Pertanto, gli uffici, sollevati dal compito del riconoscimento della ruralità (che presuppone la coesistenza di requisiti soggettivi e oggettivi), devono solamente accertare che il fabbricato possieda le caratteristiche oggettive che ne rendano possibile l’utilizzo per le funzioni connesse con le attività agricole. In questo contesto, il concetto di “bene strumentale” deve intendersi come “bene finalizzato all’uso agricolo”.

Da quanto sopra enunciato si rileva che non rientrano le funzioni connesse con le attività agricole solo quelle finalizzate alla commercializzazione dei prodotti agricoli ed alla trasformazione industriale degli stessi prodotti. Pertanto qualora gli ambienti connessi allo svolgimento di tali attività assumano carattere prevalente nel complesso immobiliare aziendale, lo stesso verrà classato nella categoria D/8; in caso contrario il classamento verrà coerentemente effettuato nella categoria D/10. Rientra in tale ultima fattispecie “qualsiasi bene finalizzato all’uso agricolo” come gli immobili nei quali vengono lavorati prodotti agricoli e si effettuano operazioni di trasformazione, conservazione e limitata commercializzazione degli stessi.

Per quanto riguarda il secondo quesito si ritiene che, di norma, i posti barca vadano ricompresi nella redditività complessiva delle strutture portuali (cat. D/8) di cui fanno parte, atteso che l’autonomo accatastamento degli stessi è stato previsto solo con l’attuanda revisione degli estimi e del classamento, tuttora in itenere.

Si pregano le Direzioni Compartimentali di informare i dipendenti Uffici del contenuto della presente.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carlo CANNAFOGLIA