CIRCOLARE N� 96/T del 9 Aprile 1998.

Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalit� di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.

 

Con riferimento al decreto delle Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, pubblicato nella G.U. n. 45 del 24.02.98 e portante il regolamento indicato in oggetto, vengono di seguito illustrate, unitamente alle finalit� e all'architettura del provvedimento, le principali disposizioni innovative, con particolare riguardo a quelli efficaci a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame (15� giorno successivo alla pubblicazione). Vengono nel contempo forniti i primi operativi.

L'istituzione del catasto dei fabbricati, come � noto, ha lo scopo di costituire un inventario delle costruzioni presenti sul territorio della nazione, comprensivo anche dei fabbricato rurali.

In questo nuovo quadro di riferimento sono previste procedure unificate per tutte indistintamente le costruzioni di nuova edificazione ovvero oggetto di variazione, denunciate al catasto dei fabbricati successivamente all'entrata in vigore del regolamento in esame.

A tal fine l'universo delle costruzioni � stato articolato in tre insiemi costituiti rispettivamente dalle:

Significativamente diverso il percorso procedurale previsto per le costruzioni gi� censite ovvero per quelle gi� denunciate al catasto terreni, all'atto dell'entrata in vigore del regolamento in oggetto.

Le motivazioni sono chiaramente da ricercare nella duplice esigenza di evitare:

Per questi motivi, il completo ed uniforme censimento delle suddette costruzioni avverr� in due distinti momenti.

Pi� precisamente, l'Amministrazione provveder� in tempi brevi (1 o 2 anni) alla integrazione � nel nuovo catasto dei fabbricati � delle informazioni attualmente conservate al Catasto Terreni, mentre il completamento dell'accatastamento, demandato alla parte interessata, sar� eseguito solo in �caso d'uso�, intendendosi con questa allocuzione il primo trasferimento di diritti, la mutazione nello stato dei beni ovvero la perdita dei requisiti di ruralit� ai fini fiscali.

E' appena il caso di sottolineare come tale scelta permetta di raggiungere l'obiettivo finale di integrale costituzione dell'inventario solo in tempi lunghi, relazionati alle denunce dei privati ed alle attivit� di completamento degli atti da parte degli uffici.

Come gi� rilevato negli articoli 3 e 6, vengono individuati i fabbricati per i quali non � fatto l'obbligo all'accatastamento (costruzioni marginali) e quelli denunciabili con una procedura di accatastamento semplificata, segnatamente per quanto riguarda gli adempimenti topo-cartografici (costruzioni di modesta rilevanza).

Per quanto concerne la seconda area oggetto di disciplina, e cio� la formazione e l'aggiornamento della cartografia catastale, l'obiettivo perseguito dal regolamento � la rivisitazione dei criteri, delle procedure e degli standards, relativi ai settori del rilievo, e della conservazione informatica delle basi cartografiche; rivisitazione operata soprattutto a ragione delle innovazioni tecniche e tecnologiche recepite nel regolamento. Il nuovo contesto operativo consente inoltre la introduzione nel sistema catastale di informazioni, quali l'altimetria e tematismi sull'uso del suolo (questi ultimi derivati soprattutto da altre banche informative territoriali), di notevole rilevanza anche per gli Enti preposti al governo del territorio.

Infatti uno degli obiettivo perseguiti � quello di definire un supporto di rappresentazione di base condivisibile, in fase sia di formazione che di gestione, per mezzo di attivit� collaborative e di interscambio. Transitoriamente, fino al completo aggiornamento delle basi informative in funzione dei nuovi tematismi previsti (possesso e potenzialit� produttiva dei suoli) e della formazione delle reti dei vertici di appoggio, per la produzione della cartografia ed i rilievi di aggiornamento, deve essere osservata la previgente normativa di conservazione del catasto terreni.

Come gi� sottolineato in premessa, con l'entrata in vigore del regolamento risultano unificate le modalit� di denuncia dei fabbricati (urbani e rurali) in conformit� alle norme di conservazione del catasto edilizio, salvo l'innovazione costituita dalla procedura semplificata sopracitata.

Pi� in particolare, le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attivit� agricola saranno censite come unit� a destinazione abitativa ovvero come unit� funzionali ad attivit� produttiva agricola. Le prime saranno classate nella categoria ordinaria pi� rispondente tra quelle presenti nei quadri di qualificazione vigenti. Le seconde � cos� come previsto dall'art. 3, comma 156, della legge n. 662/96 � saranno censite di norma in una categoria speciale, semprech� la caratteristiche di destinazione e tipologiche delle singole costruzioni e del compendio immobiliare siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella agricola per la quale sono state originariamente costruite.

A tal fine � stata istituita � con il provvedimento di attuazione della norma sopra richiamata, di prossima pubblicazione � la specifica categoria �D/10 � fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivit� agricole�- e si stanno apportando le modifiche alle attuali procedure informatiche, sia in uso all'ufficio per la gestione della banca dati, sia a disposizione dell'utenza per il flusso di aggiornamento (Docfa).

Nelle more della pubblicazione del relativo decreto, per eventuali casi di dichiarata urgenza, gli uffici sono autorizzati ad accettare, ed acquisire agli atti, denunce conformi al suddetto indirizzo. In questa fattispecie, in via transitoria, (fino all'adeguamento delle procedure informatiche suddette) sui documenti di aggiornamento prodotto con Docfa devono essere riportati � come meglio indicati nell'allegato 2, pag. 5 � i seguenti dati:

Successivamente, con procedura automatica, le unit� acquisite nella banca dati con le suddette modalit� saranno recuperate e collocate nella corretta categoria.

Per quanto concerne la articolazione delle diverse costruzioni del compendio, la stessa deve risultare opportunamente individuata nella documentazione grafica (All. n.2, esempi 1 e 2) .

Nel caso di costruzioni rurali con caratteri tipologici ordinari e non costituenti articolati compendio immobiliari ad uso agricolo potranno essere attribuite le categorie ordinarie (C/2 , C/3 . C/6 , C/7 �.) e le classi pi� consone alle capacit� reddituali delle stesse, di norma quelle inferiori (All. n.2, esempio 3) .

Per le denunce di variazione delle costruzioni censite nella categoria speciale D/10 ovvero in altra categoria ordinaria vengono osservate le normali procedure vigenti per il catasto edilizio urbano.

La valutazione della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralit� delle costruzioni � compito precipuo degli uffici preposti all'accertamento delle imposte sugli immobili. Gli uffici tecnici erariali e gli Uffici del territorio assicureranno in ogni caso le ordinarie consulenze di carattere istituzionale, limitatamente ai requisiti oggettivi dei beni immobili.

Nell'ottica perseguita dal D.P.R. di attuazione dell'art.3, comma 156, della legge n. 662/96 di separazione tra il profilo catastale (inventariale) e quello fiscale (accertamento), la trattazione delle denunce di fabbricati rurali (con mod. 26 ) giacenti pu� essere limitata all'aggiornamento della mappa e dei relativi dati censuari del catasto terreni. Di contro, non risulta pi� necessaria � salvo i casi in cui l'accertamento sia oggetto di verifica straordinaria richiesta dalla parte � la preventiva valutazione dei requisiti per il riconoscimento della ruralit�, in quanto l'aggiornamento � finalizzato al trasferimento delle relative informazioni al catasto dei fabbricati.

Nel caso in cui al mod. 26 sia allegato un idoneo rilievo topografico, la mappa sar� aggiornata in forma �ortodossa�, avendo per� cura di apporre una specifica annotazione negli atti censuari del catasto terreni, attestante la circostanza che non � stato provveduto alla verifica dei requisiti per il riconoscimento della ruralit� (PR- �pende riconoscimento di ruralit�).

Quando invece la dimostrazione grafica allegata al mod. 26 non consente l'aggiornamento della mappa con la ordinaria precisione metrica, lo stesso potr� essere eseguito con modalit� speditive; in questo caso si apporr� la annotazione �AR � Aggiornamento metrico speditivo ai fini della costituzione del catasto dei fabbricati. Pende esame di ruralit�.

Infine per la trattazione del flusso degli aggiornamenti cartografici � nelle more della diffusione della procedura Pregeo, integrata con le funzioni per la denuncia dei fabbricati di modesta entit� � i libretti delle misure potranno essere compilati �in deroga� con l'ausilio dell'attuale versione Pregeo, ricorrendo agli artifici indicati nelle specifiche riportate nella normativa CATASTO TERRENI.