Istruzione II - § 9. Ditta intestataria.
Le unità immobiliari devono intestarsi alle ditte che ne hanno il possesso all'atto dell'accertamento.
La ditta è costituita dalla persona del proprietario o del possessore, nonché dalla persona che gode di diritti reali sull'unità immobiliare.
Essa deve contenere la individuale designazione di tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno sull'unità immobiliare titolo di proprietà o condominio ovvero diritto reale di godimento.
La designazione delle persone fisiche si fa con il loro cognome nome e paternità. La designazione delle persone giuridiche si fa a mezzo della denominazione dell'Ente, seguita dalla indicazione dell'amministratore (Appendice B).
L'intestazione delle unità immobiliari urbane in possesso contestato si fa al possessore di fatto con annotamento della persona che ha elevata contestazione e con riserva delle variazioni conseguenti alla legale risoluzione della controversia dei suoli che sono di uso (
) comune alla stessa unità immobiliare e ad altre.