Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli da 6 a 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, concernente, fra l'altro, la revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, e della rendita catastale, ottenuta con stima diretta, delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, nonché le variazioni delle unità di misura di consistenza delle unità immobiliari a destinazione ordinaria;
Visti gli articoli 34, comma 2, e 35 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'articolo 3, comma 154, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è stata disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento di tutte le unità immobiliari e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie;
Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142;
Visti l'articolo 2, commi 3 e 4, della L. 30 dicembre 1989, n. 427, e l'articolo 9, comma 11, primo e secondo periodo, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, che innovano in parte i criteri per la revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari urbane, previsti dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con D.L.vo 8 aprile 1948, n. 514, e dal predetto regolamento approvato con D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142;
Visti gli articoli 30, 31 e 32 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650;
Visto l'articolo 2, comma 1-octies, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75;
Visto l'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, del citato D.L. n. 557 del 1993, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, terzo periodo, del citato D.L. n. 250 del 1995, che prevede l'assunzione del metro quadrato come parametro unitario di consistenza delle unità immobiliari a destinazione ordinaria;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio;
Visto l'articolo 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;
Visto il parere della conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali reso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.L.vo 28 agosto 1997, n. 281, in data 5 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
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CAPO 1 |
Art. 1. - Revisione delle zone censuarie Art. 2. - Articolazione del territorio comunale in microzone
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CAPO 2 |
Art. 3. - Determinazione dell'unità di consistenza Art. 4. - Revisione dei quadri di qualificazione e classificazione Art. 5. - Revisione delle tariffe d'estimo Art. 6. - Intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo Art. 7. - Revisione delle rendite urbane delle unità immobiliari a destinazione speciale
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CAPO 3 |
Art. 8. - Revisione dei criteri di classamento Art. 9. - Revisione del classamento
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CAPO 4 |
Art. 10. - Composizione delle commissioni censuarie provinciali Art. 11. - Disposizioni in materia di commissione censuaria centrale Art. 12. - Disposizioni transitorie Art. 13. - Decorrenza Art. 14. - Norme abrogate Art. 15. - Norma finale
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Norme tecniche per la definizione delle microzone
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Quadro generale delle categorie
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Criteri generali
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