ART. 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1° dicembre 1949

Modalità di esecuzione delle planimetrie

 

Le planimetrie da presentare insieme alle dichiarazioni a norma dell'art. 7 della legge devono essere disegnate ad inchiostro in scala 1:200 esclusivamente su fogli di carta millimetrata, di determinati tipi e formati, stampati dallo Stato e messi in vendita presso gli Uffici tecnici erariali, presso gli uffici dei Comuni e presso i rivenditori secondari di valori bollati.

E' tollerato l'uso delle scale 1:100, ovvero 1:50.

 

Le planimetrie devono essere eseguite secondo le regole correnti dei disegni edili.

 

Devono inoltre contenere le seguenti indicazioni:

numero della scheda con la quale l'unità immobiliare è stata dichiarata;

Comune, via e numero civico relativi al fabbricato nel quale l'unità immobiliare è situata;

ditta proprietaria; tale indicazione quando si tratta di condominio, può essere limitata alle generalità del primo intestatario;

altezza media di ciascun vano;

destinazione dei locali accessori;

piano o piani nei quali si estende l'unità immobiliare;

confini dell'unità immobiliare verso le altre proprietà e verso le aree pubbliche. Le prime si indicano scrivendo le generalità del privato o dell'ente pubblico proprietario confinante; le seconde si indicano a mezzo della denominazione stradale.

 

La planimetria deve essere firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometra iscritti nei rispettivi albi professionali. Per i fabbricati esistenti alla data del 13 aprile 1939 è consentito che la planimetria venga firmata dall'obbligato alla dichiarazione:

 

La planimetria è esente da tassa di bollo.