D.M. finanze 19 aprile 1994, n. 701
Art. 1. - Documenti tecnici - Comma 7
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7. |
Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti e le denunce di cui al comma 4, sono presentati su supporto magnetico secondo le istruzioni fornite dal dipartimento del territorio e le procedure vigenti al momento della presentazione degli atti, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini e collegi professionali dagli uffici periferici. A tal fine l'amministrazione finanziaria mette a disposizione programmi di ausilio alla redazione automatizzata dei suddetti documenti. Tali documenti sono destinati all'aggiornamento automatico e continuo degli archivi catastali e al rilascio di consultazioni o certificazioni con modalità informatizzate. La loro definizione si completa solo con la variazione dei dati catastali in atti. |
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