D.M. finanze 19 aprile 1994, n. 701

Art. 1. - Documenti tecnici - Comma 3

 

image\c1.gif

image\c2.gif

image\c4.gif

image\c5.gif

image\c6.gif

image\c7.gif

image\c8.gif

image\c9.gif

image\c10.gif

image\c11.gif

 

3.

Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art.4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n.17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto. Per il primo biennio di applicazione delle suddette disposizioni, il predetto termine é fissato in ventiquattro mesi, a partire dalla data fissata dal provvedimento indicato al comma 1.