CIR. N. 2 del 20/01/1984 - PROCEDURA DI VARIAZIONE DELLE UNITÀ ACCATASTATE
II.2.1. Frazionamenti di u.i. in vista di un trasferimento di diritti.
Viene considerata "frazionamento" esclusivamente la dichiarata intenzione di procedere alla identificazione, attraverso una esposizione grafica, di distinte porzioni di una unità immobiliare ancora materialmente indivisa, in vista di una loro separata alienazione: non si tratta quindi di una variazione in senso stretto - divisione concretamente già realizzata, nel qual caso si utilizzerà l'appropriata procedura - ma come si è avvertito di una procedura formalmente analoga, pure fondata sulla presentazione di una specifica denuncia.
Tale denuncia, riferita alla situazione in atti, deve essere compilata su Mod.44, da presentarsi in duplice copia, e riportare al punto 2 la dizione "Frazionamento per trasferimento di diritti" (pertanto si consideri annullata l'avvertenza in calce al modello stesso) essa va integrata anche, nella parte "unità derivate" con le sole notizie a conoscenza del dichiarante (foglio, particella, ubicazione). Alla denuncia deve essere allegata la distinta planimetria delle diverse porzioni di cui si chiede la identificazione.
L'Ufficio assegna i nuovi subalterni prenotandoli a Mod.57, collegandoli opportunamente con il subalterno originario e con il numero ed anno di protocollo del Mod.44 ed evidenziando la natura dell'operazione con la sigla "FR" (v. all. 16). Come si è anticipato, non si deve ovviamente riutilizzare il subalterno dell'unità originaria per nessuna delle porzioni derivate; i nuovi subalterni vanno riportati sul Mod.44 e sulle planimetrie, completando così le informazioni fornite dal professionista. La registrazione a Mod.57 e le successive annotazioni sul Mod.44 devono essere eseguite nel più breve tempo; ricevuta infatti conferma della correttezza dell'operazione presentata, il professionista dovrà richiedere con Mod. RC. (cod. 18 CEU: "dimostrazione di frazionamento in subalterni numeri"; e contemporaneamente cod.4 CEU: attestazione di frazionamento di u.i.) la copia completata e convalidata del Mod.44 utile come certificato per stipula da allegare alla domanda-nota di voltura conseguente all'atto traslativo. All'atto del ricevimento di questa, è indispensabile annotarne a Mod.57, in corrispondenza dei subalterni derivati interessati, il numero e l'anno di protocollo.
Come è apparso evidente, la procedura descritta fa riferimento al frazionamento di una unità portata a Mod.55; in questa sola fattispecie si illustra anche, a titolo di semplificazione, la procedura da seguire per il caso di cui invece l'unità da frazionare sia stata soltanto dichiarata. Come si è visto, occorre instaurare un idoneo collegamento a livello di archivio corrente (atti in attesa di trattazione) fra la scheda rappresentante l'unità originaria, la denuncia di frazionamento Mod.44 e le planimetrie rappresentanti le porzioni derivate; anche in questo caso il certificato (copia del Mod.44) deve essere allegato a suo tempo, come nel caso di unità già a Mod.55, alla domanda-nota di voltura.
Per la compilazione del Mod.44 non esistono sostanziali differenze (salvo che va indicato il numero di scheda in luogo dell' identificativo catastale).
L'Ufficio si limita in questo caso - dopo aver assunto a protocollo la pratica - ad emettere nel solito modo la certificazione e a collocare l'originale, unitamente alle planimetrie, nella raccolta che avrà istituito secondo criteri che assicurano la celerità e la certezza del reperimento anche in relazione all'ordinamento dell'archivio delle schede ancora da trattare, di cui la raccolta stessa viene a costituire una sorta di appendice provvisoria. Le porzioni derivate, che riportano come necessario riferimento il numero di scheda, vanno in questo caso identificate con subalterno letterale (v. all. 17).