Per quanto attiene gli aspetti peculiari della presente circolare e della Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento, I'azione di rilievo sul terreno da parte degli Uffici Tecnici Erariali deve essere indirizzata a svolgere fondamentalmente due funzioni:
- controllo metrico delle misure dell'oggetto del rilievo presentato in aggiornamento;
- eventuale collegamento dei punti origine e di orientamento alla rete trigonometrica.
L'operatività connessa al primo tipo di verifica deve essere svolta seguendo i criteri di massima sottoesposti:
a) non occorre ripercorrere gli schemi di rilievo utilizzati dal tecnico professionista nella redazione del tipo ma sarà sufficiente, ai fini della verifica delle precisioni imposte, rilevare la posizione reciproca tra coppie di punti significativi dell'oggetto del rilievo di aggiornamento e della maglia dei punti fiduciali associata attraverso misure dirette e/o indirette;
b) il posizionamento e la materializzazione delle stazioni di controllo dovrà eseguirsi con particolare cura al fine di consentire:
- la ripetitività delle osservazioni nel tempo;
- la possibilità di controllo di più tipi ricadenti in zone contigue;
- la facile collegabilità delle stazioni alla rete di triangolazione.
Dovrà essere data priorità di controllo a quei tipi che evidenzino incongruenze topometriche macroscopiche fra rappresentazione di mappa e situazione di fatto.
Per quanto concerne l'operatività di rilievo, connessa all'eventuale collegamento dei punti origine e di orientamento alla rete trigonometrica, che può essere svolta anche contemporaneamente al rilievo di controllo, si dovranno rispettare i seguenti criteri di massima:
a) dare priorità alle zone ad alta espansione urbanistica nelle quali risulta più dinamica l'azione di aggiornamento;
b) privilegiare gli atti di aggiornamento che investono porzioni di territorio particolarmente estese (lottizzazioni, zone PEEP, strade, ecc.); c) definire le metodologie di rilievo ed utilizzare le strumentazioni consone al rispetto delle precisioni imposte.
La normativa espressa dalla presente circolare e dalla Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento diventerà applicativa a far tempo dal I marzo 1988.
Al fine di consentire il graduale adattamento alle nuove procedure dell'utenza esterna e del personale dell'Amministrazione è consentita la predisposizione degli atti di aggiornamento anche secondo le vigenti disposizioni sino alla fine del mese di dicembre 1988.
Nel suddetto periodo gli Uffici Tecnici Erariali dipendenti dovranno fornire particolare collaborazione agli Ordini professionali al fine di dirimere ogni eventuale dubbio interpretativo ed operativo sulle procedure di rilievo e di predisposizione degli atti di aggiornamento.
Per quanto attiene le procedure elaborative per il trattamento dei dati di aggiornamento, predisposte da questa Amministrazione ed inviate con la presente circolare, qualora gli Uffici Tecnici Erariali dipendenti trovassero anomalie di gestione delle informazioni o verificassero la necessità di eventuali integrazioni dei programmi, le stesse dovranno essere segnalate e documentate ufficialmente a questa Direzione Generale. Sarà cura dell'Amministrazione predisporre l'aggiornamento delle procedure stesse ed inviarlo a tutti gli Uffici per garantire, a livello nazionale, una omogeneità di trattamento dei dati.
Si resta in attesa di conferma di adempimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Carlo MARAFFI