L'individuazione dell'oggetto del rilievo deve seguire dei percorsi obbligati rappresentati da:
individuazione di natura fisica derivante dall'azione di sopralluogo atta a verificare i confini materializzati o quelli segnalati dalle parti;
individuazione di natura giuridica ottenuta attraverso la consultazione degli atti dichiarativi dei diritti;
individuazione di natura catastale sulla base degli elementi censuari-catastali e topometrici.
In particolare le informazioni catastali topometriche possono essere desunte dalla raccolta dei tipi di frazionamento e dalla mappa di impianto per quelle particelle non toccate da aggiornamento.
In condizioni normali i diversi percorsi di individuazione dell'immobile dovrebbero condurre a dei risultati coerenti.
Comunque si rammenta che, ai fini della individuazione dell'oggetto del rilievo allo stato attuale della legislazione, è stato dato valore probante alla rappresentazione topografica del Catasto Terreni soltanto a condizione che manchino assolutamente altri elementi probatori ( art. 950 c.c.).Per tale motivo l'estratto di mappa rilasciato all'Amministrazione ad uso frazionamenti è da ritenersi, ai fini dell'individuazione dell'immobile, una documentazione accessoria descrittiva dell'immobile e non probatoria.
E' appena il caso di sottolineare che il D.P.R. 650/72 ha disposto che l'atto di trasferimento non può contenere misure in contrasto con quelle riportate nel documento tecnico associato al tipo di frazionamento, per cui le misure riportate nel tipo stesso devono intendersi come espressione della volontà delle parti.
Va altresì precisato che i frazionamenti redatti in tempi anteriori all'entrata in vigore del citato D.P.R. non godono di tale prerogativa, per cui possono perdere efficacia probatoria qualora l'atto contempli indicazioni in disaccordo con quelle contenute nel tipo di frazionamento.
Negli attuali intendimenti la presente Istruzione si pone anche come obiettivo quello di individuare errori grossolani derivanti o da carenza di verifiche sopralluogo di atti di aggiornamento o da carenza di predisposizione o presentazione di atti traslativi fra le parti che giuridicamente potrebbero sanare difformità fra la rappresentazione di fatto e quella di diritto.
in relazione a quanto sopra si precisa che i diritti di proprietà sono regolati dal codice civile e pertanto ogni controversia inerente la materia in oggetto risulta di esclusiva competenza degli Organi Giudiziari.