La normativa vigente per la redazione degli atti di aggiornamento geometrico eseguiti dai professionisti esterni è disciplinata dalla legge n. 679 del 1.10.1969, dal D.P.R. n. 650/72 e dal D.P.R. 597/73.
In materia di accertamento di fabbricati (tipi mappali) la legge n. 679 con l'art. 8 ha disposto l'obbligo di presentazione della denuncia di cambiamento per effetto della edificazione di nuovi fabbricati o di ogni altra stabile costruzione da ritenere immobile urbano.
L'art. 26 del D.P.R. 597/73 prevede la denuncia con allegata dimostrazione grafica in tutti i casi in cui intervengono variazioni nei redditi relativi a porzioni di particelle (esempio: costruzione di fabbricati rurali, stralcio delle corti dei fabbricati rurali, variazioni di coltura per porzioni di particelle).
In materia di frazionamenti il D.P.R. 650/72, nell'ottica globale di perfezionamento e revisione del sistema catastale, ha:
- consentito l'avvio delle procedure informatiche per dar vita ad una rappresentazione topografica su base analitica (art. 10);
- disciplinato l'istituzione di punti stabili di riferimento di coordinate analitiche note ed il loro uso per l'appoggio di ogni rilievo topografico (art. 11);
- fissato i criteri generali per la redazione dei tipi di frazionamento, richiamandosi, per l'assunzione delle misure, a qualsiasi metodo suggerito dalla buona tecnica associando al metodo stesso il concetto di esuberanza delle misure e quindi la possibilità di autocontrollo e la verifica dell'elaborato stesso (art. 6 - comma 4);
- fissato i criteri di scelta dei riferimenti da assumere per l'appoggio dei rilievi che devono essere costituiti da punti univocamente identificabili sul terreno e rappresentati sulla mappa (art. 6 - comma 2);
- fissato le modalità di trattamento in caso di discordanza tra configurazione di particella sul terreno e corrispondente rappresentazione in mappa (art. 6 - comma 5 e 6);
- disposto che indicazioni metriche contenute in allegati tecnici dell'atto traslativo non possono essere in contrasto con quanto indicato nel tipo di frazionamento (art. 5 - ultimo comma);
- disposto che qualora nel documento traslativo si dichiari che il trasferimento stesso è a misura, il relativo tipo di frazionamento deve essere corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione della superficie effettiva degli immobili trasferiti (art. 7 - comma I e 2);
disposto la redazione del tipo particellare, riproducente la configurazione degli immobili trasferiti, quando il trasferimento stesso è a misura e non richiede il frazionamento di particelle (art. 7 - comma 3 e 4).