3. — GLI ATTUALI LIMITI Dl TRATTAMENTO DEGLI ATTI Dl AGGIORNAMENTO

 

L'attuale trattamento degli atti di aggiornamento è condizionato sostanzialmente dalla difficoltà di introdurre in mappa le nuove linee quando queste non trovano corrispondenza accettabile con il tessuto cartografico già rappresentato.

Tali difficoltà possono evidenziarsi quale effetto di molteplici circostanze:

 

- la presenza nelle attuali mappe di errori grossolani imputabili all'Ufficio o alle parti e non sanati attraverso opportuni sopralluoghi o attraverso atti di rettifica;

la diversità qualitativa delle misure dirette rilevate con le corrispondenti desumibili dalla cartografia esistente, come noto, ottenute con metodologie e criteri di compensazione classici tradizionali;

 

- la diversità qualitativa degli strumenti topografici e delle metodologie operative utilizzabili in fase di rilievo di aggiornamento che consentono precisioni intrinseche superiori a quelle utilizzate per la formazione delle mappe;

 

la difficoltà di reperire vertici di appoggio per i rilievi di univoca definizione topometrica.

 

L'inserimento di nuova geometria in un tessuto cartografico esistente e rappresentato su supporto cartaceo potrebbe comportare una conseguente variazione nella posizione della geometria limitrofa a quella di aggiornamento, senza che la stessa ne sia interessata. Ovviamente questa situazione, evidenziata particolarmente nei casi in cui la difformità geometrica tra oggetto rilevato e oggetto rappresentato in mappa eccede i limiti delle tolleranze previste, dovrà essere sanata con opportuni sopralluoghi d'Ufficio. D'altronde situazioni del genere non possono essere trascurate e né, d'altra parte, possono ostacolare le procedure di approvazione preventiva del tipo dal momento che il D.P.R. 650/72 prevede comunque l'introducibilità in mappa delle nuove dividenti, anche con opportune operazioni di adattamento locale, da perfezionare in tempi successivi sulla base delle verifiche d'Ufficio. Quanto sopra risulta necessario anche dal disposto della legge 52/1985 che richiede, comunque, la identificazione catastale di qualunque immobile dichiarato.

Anche nei casi in cui le discordanze tra misure assunte sul terreno e corrispondenti misure desumibili dalla mappa sono più attenuate o rientrano in tolleranza, si dà luogo a procedure di adattabilità con conseguente perdita di informazioni topometriche che, invece, per la loro attendibilità dovrebbero essere acquisite significativamente per concorrere a meglio definire la geometria della mappa.

Nelle finalità della presente circolare rientra proprio tale obiettivo che, per essere correttamente perseguito, impone il ricorso a procedure di trattamento standardizzato per tutti gli Uffici oltre alla migliore utilizzazione dell'operatività dell'utenza tecnica esterna attraverso:

 

- una standardizzazione dei criteri di scelta e delle modalità di utilizzo dei vincoli di appoggio;

 

- una individuazione ed una puntualizzazione dei canoni di buona tecnica di rilievo volti a coinvolgerne la responsabilità e la professionalità;

 

- un concetto più corretto della definizione della qualità topometrica espressa in funzione del confronto esercitato sul terreno anziché sulla base dei corrispondenti elementi desumibili dalla rappresentazione cartografica.

 

Attualmente la posizione delle nuove linee rilevate viene attribuita con le seguenti procedure:

 

legando le misure a punti identificabili e perfettamente riconoscibili posti sul perimetro del limite di confine della particella in aggiornamento. In tal caso si consegue un efficace inquadramento locale delle nuove linee rilevate ma non si ha la possibilità di verificare la loro corretta posizione nella rete trigonometrica;

 

- legando le misure a punti di riferimento, esterni al contorno dell'oggetto interessato all'aggiornamento, riportati in mappa e riconoscibili sul terreno. La posizione assunta dalle nuove linee, risultando dipendente dai punti di riferimento scelti, potrà dar luogo ad un corretto inserimento nel contesto locale della particella solo nei casi in cui le mutue relazioni sul terreno conservino la corrispondenza sulla carta. Inoltre anche in questo caso valgono le osservazioni fatte circa l'inquadramento nella rete trigonometrica esposte al punto precedente;

 

- legando le misure a punti di coordinate analitiche. In tal caso si ottiene un efficace inquadramento nella rete trigonometrica delle nuove linee rilevate che, però, potrebbero risultare non omogenee nel contesto cartografico locale;

 

- operando con metodologie di rilievo che utilizzino punti di appoggio eterogenei. In questo caso è molto probabile che si ottengano soluzioni non soddisfacenti sia per l'inquadramento locale sia per quello trigonometrico.

In sostanza la scelta dei punti di appoggio può determinare una molteplicità di soluzioni difformi per effetto della diversa attendibilità metrica degli stessi.

Inoltre, talvolta, nel tessuto eterogeneo della mappa stessa, possono essere individuate porzioni di territorio localmente omogenee e quindi ritenute ben rappresentate ma non correttamente inquadrate se riferite a punti di più significativa validità.

E da considerare comunque che, allo stato attuale, la scarsa presenza sul terreno di punti di coordinate analitiche note non rende attuabile quanto auspicato dall'art. 11 del D.P.R. 650/72, che prevede l'obbligo di appoggiare i rilievi alla rete dei P.S.R. e quindi ad una maglia omogenea di punti di appoggio. Inoltre la insufficiente distribuzione sul terreno dei P.S.R. impone oneri economici, a volte non commisurabili con gli scopi del rilievo, sia per il professionista sia per la committenza.

Dall'analisi della prassi operativa corrente seguita nell'aggiornamento della mappa si possono trarre le seguenti conclusioni:

 

- difficoltà per il professionista di individuare punti di appoggio validi per i rilievi;

 

- perdita generalizzata del concetto di coerenza della misura a favore di una presunta coerenza della rappresentazione della mappa;

 

- difficoltà da parte degli Uffici di gestire una cartografia non sempre rispondente alla realtà territoriale e che ha causato spesso trattamenti soggettivi degli atti di aggiornamento.