In sede di analisi delle procedure informatiche a supporto della circolare n.2/92 é emersa la necessità tecnica di far precedere alla fase di approvazione dell'atto di aggiornamento alcune fasi operative propedeutiche denominate di validazione.
Tali fasi si riferiscono alle attività di verifica topocartografica ed amministrativo-censuaria.
La verifica topocartografica a sua volta, come noto, prevede sia controlli di carattere prettamente topografico -supportato direttamente dalla procedura PREGEO -, sia controlli di tipo cartografico -quelli connessi con l'introducibilità in mappa sia essa numerica che tradizionale -.
La verifica amministrativo-censuaria consiste nel controllo della superficie delle particelle originarie con quella contenuta in atti, il bilanciamento delle superfici tra particelle originarie e quelle derivate, la creazione della nota di variazione o di quella sospesa nel relativo archivio.
Ognuna delle fasi richiamate, al termine positivo di ciascun controllo, porta a validazioni che, nel loro insieme, confermano e rappresentano l'approvazione dell'atto di aggiornamento.
L'iter consigliato per arrivare all'approvazione ed al completo aggiornamento degli archivi é il seguente:
1) verifica tecnica-topografica dell' atto di aggiornamento;
2) controllo dell'introducibilità in mappa da farsi sul supporto cartaceo disponibile;
3) controllo del bilanciamento delle superfici e di corrispondenza delle informazioni amministrativo-censuarie riportate sul modello integrato con i dati in archivio;
4) validazione topografica;
5) allineamento dell'archivio amministrativo-censuario attraverso il recupero di eventuali note sospese giacenti e collegate all'atto in validazione;
6) allineamento dell'archivio geometrico attraverso il recupero di eventuali atti di aggiornamento non trattati ma interessanti le particelle oggetto di aggiornamento;
7) introduzione in archivio geometrico o in mappa della nuova geometria;
8) approvazione finale dell'atto con conseguente aggiornamento dell'archivio amministrativo-censuario (creazione della nota di variazione o, al limite, della nota sospesa).
Le fasi 1) 2) 3) e 4) possono essere svolte dal personale tecnico approvatore indipendentemente dal tipo di meccanizzazione raggiunta nel singolo Ufficio. Inoltre, le fasi 5) e 6) possono essere svolte anche in tempi precedenti le fasi 1 - 4.
Va precisato che negli Uffici che dispongono di cartografia numerica in conservazione, le fasi 6) e 7) vanno svolte esclusivamente su supporto numerico.
Considerato che le attuali tendenze normative richiedono archivi catastali quanto più possibile allineati allo stato giuridico del patrimonio immobiliare, stante anche l' attuale i riconfigurazione dell' Amministrazione in Dipartimento del Territorio, risulta di particolare importanza, sotto l'aspetto civilistico, l'espletamento di tutte le fasi di validazione previste per l'approvazione dell' atto. Operando nello spirito della circ. n.2/92, é quindi da considerarsi come caso fuori dall'ordinario il rilascio dell' atto approvato non avendo corrispondentemente concluso l'iter di aggiornamento degli archivi catastali (esecuzione delle sole prime quattro fasi precedentemente illustrate).
Qualora le fasi di validazione prevedano il trattamento od il recupero di atti regressi in periodi di tempo tali da superare quelli previsti per il rilascio dell' atto di aggiornamento approvato, gli Uffici sono autorizzati a restituire l' atto stesso solo validato topograficamente, ai sensi del terzo comma del paragrafo 20 del D.M. 5/11/69 attuativo della Legge n.679
dell' 1/10/69.