E' appena il caso di ribadire che l'approvazione di tutti gli atti di aggiornamento, trattati secondo la nuova normativa, dovrà essere eseguita da un tecnico incaricato, individuato nella figura professionale e nella funzione amministrativa del geometra.
Anche se alcune fasi di verifica formale dell'atto possono essere demandate al personale esecutivo tecnico dell'Amministrazione, il documento finale da rilasciare dovrà contenere la firma del tecnico incaricato che, con tale atto formale, ne assume la piena responsabilità.
Si conferma che della documentazione costituente l'atto di aggiornamento é soggetta a bollo solo l'estratto di mappa e, nella stessa misura, il secondo originale.
Nell'ambito del secondo originale, per i tipi di frazionamento, si dispone che debba essere restituita la sottoindicata documentazione:
- modello 51
- modello 51 FTP
- schema del rilievo
- libretto delle misure.
Per i tipi mappali, da presentare a corredo della domanda di accatastamento al Nuovi Catasto Edilizio Urbano, sarà sufficiente restituire:
- modello 3SPC
- modello 51.