D.M. finanze 19 aprile 1994, n. 701
Art. 5. - Disposizioni generali. - Comma 1
|
1. |
Gli elaborati prodotti conformemente alle procedure informatiche fornite dal dipartimento del territorio hanno efficacia equivalente ai corrispondenti modelli cartacei vigenti o in uso alla data di presentazione dei relativi atti di aggiornamento. |
|
|
|