D.M. finanze 19 aprile 1994, n. 701

Art. 5. - Disposizioni generali. - Comma 1

 

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1.

Gli elaborati prodotti conformemente alle procedure informatiche fornite dal dipartimento del territorio hanno efficacia equivalente ai corrispondenti modelli cartacei vigenti o in uso alla data di presentazione dei relativi atti di aggiornamento.