D.M. finanze 19 aprile 1994, n. 701
Art. 2. - Volture. - Comma 5
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5. |
Nel caso in cui l'atto traslativo non sia stato preceduto da una dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, secondo le modalità previste dal presente regolamento, nello stesso atto, nonché nella relativa nota di trascrizione, è fatto obbligo al notaio ed agli altri pubblici ufficiali roganti di riportare la superficie convenzionale catastale, espressa in metri quadrati, in conformità alle istruzioni previste dall'art. 1, comma 2, del presente regolamento. Tale superficie è certificata da un tecnico ed accompagnata da planimetria catastale conforme a quella già presentata in catasto e relativa alla unità immobiliare urbana oggetto dell'atto medesimo. La planimetria é presentata con le modalità prescritte dall'amministrazione finanziaria. I documenti di cui sopra e le note di trascrizione sono presentati agli uffici delle conservatorie dei registri immobiliari e sono conservati secondo le disposizioni normative vigenti. |
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