D.M. finanze 19 aprile 1994, n. 701

Art. 1. - Documenti tecnici - Comma 6
 

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6.

Ai fini dell'iscrizione in catasto, le unità immobiliari oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1, nonché delle particelle presenti negli atti e denunce di cui al comma 4, sono individuate attraverso parametri di identificazione definitivi, rappresentati da sezione, foglio, numero di mappale e di eventuale subalterno. Nell'ipotesi in cui non risultino ancora attribuiti, detti parametri vengono assegnati dall'ufficio tecnico erariale, su istanza dell'interessato, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima.