Circolare 53/T del 7 Marzo 1996

 

Oggetto: Art. 52 Legge 47/1985 e successive modificazioni e integrazioni. Modalità di denuncia degli atti di aggiornamento per l'iscrizione al catasto urbano.

 

Come è noto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n°250, convertito dalla legge n° 349 del 1995, il termine - già previsto dall'art. 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n°557, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 133 del 1994 - per le denunce indicate in oggetto, è stato differito al 31 dicembre 1996.

E' da rilevare come nell'attuale formulazione del testo - peraltro coerente con quella del penultimo differimento previsto dalla richiamata legge 133/94 - sia stato omesso il riferimento all'art. 12 della legge 31 maggio 1990, n° 128, che per la redazione degli atti di aggiornamento, prevedeva esplicitamente l'applicabilità delle modalità tecniche vigenti all'atto della promulgazione della legge n°47 del 1985.

La lettura della suddetta norma ha suscitato molteplici perplessità interpretative, rappresentate dai dipendenti uffici a questa Direzione Centrale.

Atteso il carattere sqisitamente giuridico dei quesiti posti, si è ritenuto opportuno acquisire in merito il parere dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo.

Il suddetto Ufficio, con nota n°3-426/U.C.L. del 29.1.1996, si è espresso come segue: "dal momento che con i citati articoli 9, comma 8 del decreto legge n° 557/93 e 1, comma 6, del decreto legge n° 250/95 il legislatore non ha più espressamente previsto l'applicabilità della procedura di cui all'art.12, della legge n°128/90, la stessa non possa essere più adottata. Pertanto le denunce per l'iscrizione al catasto urbano rese ancora possibili dall'art. 1, comma 6, del decreto legge n°250/95 che prevede la proroga del termine al 31 dicembre 1996, devono avvenire secondo le procedure di accatastamento previste dalle disposizioni vigenti in materia".

In aderenza al parere espresso dal citato organo legislativo, si dispone pertanto che tutti i tipi mappali, qualora non ricorrano altri presupposti che giustificano la presentazione degli atti con le procedura in deroga, vengano trattati solo se redatti secondo le disposizioni della circolare 2 del 1988 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE..

I Signori Dirigenti avranno cura di dare attuazione a quanto sopra disposto, previa adeguata informazione agli Ordini e Collegi professionali interessati.

Devono ritenersi superate eventuali disposizioni o pareri espressi in precedenza dalla scrivente direzione, ove in contrasto con le presenti direttive.