Atti di aggiornamento da perfezionare

 

Per limitare il numero di rielaborazioni si dispone che un atto di aggiornamento redatto secondo nuova procedura non debba essere sospeso per più di una volta per uno o più dei motivi definiti in circolare n. 2/88.

All'atto della sospensione dovranno essere resi noti al tecnico redattore tutti i motivi di sospensione riscontrati nel trattamento del tipo, intendosi come tali quelli evidenziati dalla circolare 2/88. In particolare si deve tener presente che i motivi di sospensione devono palesare una reale incapacità tecnico-giuridico-amministrativa di utilizzazione dell'atto, nello stato in cui si trova al momento della sospensione.

 

Qualora con la riconsegna dovessero perdurare anomalie già segnalate o nuovi errori causati da carenza di preelaborazione ed esamina dei risultati, di carattere grave o non facilmente recuperabili, il tipo dovrà essere restituito alla parte con la dicitura: "Il tipo di aggiornamento presentato con protocollo xxxxx in data gg.mm.aa, dopo motivata sospensione, riconsegna e ritrattamento, non risulta idoneo all' approvazione catastale per i seguenti motivi:"( segue elenco motivazioni).

Il tipo di aggiornamento dovrà essere contestualmente annullato e scaricato da PC onde evitare l' accumulo di tipi non più trattabili.

 

Qualora il tecnico redattore intenda ripresentare l'atto di aggiornamento, corretto, lo stesso assumerà nuovo numero di protocollo Mod. 8 R.C.

 

Si precisa, comunque, che la sospensione non si applica alle interruzioni della fase di approvazione legate alle necessità di chiarimenti, alle integrazioni documentarie necessarie ad una migliore definizione della pratica, o ai casi di errori marginali, facilmente individuabili e correggibili dal tecnico

approvatore. In questi ultimi casi il tecnico redattore dovrà validare con timbro e data l'accettazione delle incongruenze sanate in fase di approvazione.

 

 

La normativa espressa dalla presente circolare diventerà applicativa a far tempo dall' 1.3.1992.

Gli argomenti legati alla realizzazione della versione Pregeo 7.00 entreranno in applicazione dall' 1.1.1993 al fine di consentire una verifica delle procedure elaborative e permetterne i necessari tempi di installazione.

 

Si resta in attesa di conferma di adempimento.