Art. 10

Coordinate dei vertici dei confini

 

Allo scopo di perfezionare le operazioni di misura sul terreno e sulla mappa —con riferimento a quanto disposto dall'art. 45 del capitolo 111 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e con riferimento all'art. 1 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, e successive modificazioni —I'Amministrazione del catasto ha facoltà di provvedere alla graduale determinazione delle coordinate dei vertici dei confini relativi ai singoli possessi con la costituzione, per ogni foglio di mappa, di un elenco contenente tutte le coordinate ivi ricadenti.