RISOLUZIONE N. 1/E
2.2 Atti di aggiornamento da presentare presso gli Uffici dove vige il Sistema Tavolare
2

 

Le modalità di conservazione del catasto nei territori dello Stato dove vige il sistema di pubblicità immobiliare tavolare (o sistema del libro fondiario) fanno riferimento ad un complesso e articolato insieme di norme, che trovano la propria origine nella legislazione austriaca, in forza delle quali i mutamenti soggettivi nella titolarità dei diritti vengono riportati in catasto in seguito al decreto del Giudice tavolare, emesso ai sensi degli artt. 95 e 102 del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, che ordina l’iscrizione nel libro fondiario e che viene notificato, ai sensi dell’art. 123 dello stesso decreto, anche al catasto.

Nell’ottica della informatizzazione dei flussi documentali tra gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e gli Uffici Tavolari, si è avviato un percorso per automatizzare la predisposizione dei “fogli di notifica”, necessari per mantenere la concordanza tra i dati catastali e quelli tavolari.

Con la nuova versione di Pregeo, viene data facoltà all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di generare il “foglio di notifica” in forma automatica; in tale ipotesi, è necessario indicare, nell’atto di aggiornamento, a cura del tecnico redattore, la “partita tavolare” e il “corpo tavolare”, informazioni non sempre note agli Uffici.

Le modalità di utilizzo delle nuove funzionalità sono illustrate nel paragrafo 9.2 dell’allegato tecnico.

 

 

2 Con l’esclusione dei territori per i quali le funzioni amministrative in materia di catasto terreni sono esercitate dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.