AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 19.03.2003
Definizione dei nuovi prezzi di vendita della cartografia catastale
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
VISTO il R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153, che ha approvato il Regolamento per la conservazione del Nuovo Catasto Terreni;
VISTO il D.M. 1 marzo 1949, che ha approvato la vigente Istruzione XIV per la conservazione del Nuovo Catasto Terreni;
VISTA la legge 26 febbraio 1994, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, recante "Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994";
VISTO il D.D. 27 giugno 1996, n. C5\96\1639, che ha disposto l'applicazione dell'attuale tabella dei prezzi di vendita delle riproduzioni di mappe e dei file numerici delle mappe, in vigore dal 1 ottobre 1996;
VISTO il D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, concernente il "Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale";
VISTO il D.lg.vo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il D.lg.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma dell’organizzazione del governo a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59";
VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Territorio, art.6, deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, concernente "Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria” a norma degli articoli 73 e 74 del D.lg.vo 30 luglio 1999, n. 300";
VISTO il D.lg.vo 30 marzo 2001, n.165, concernente "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
CONSIDERATO che attualmente la cartografia catastale può essere fornita dagli Uffici provinciali in forma digitale, per le mappe acquisite in formato raster o vettoriale;
RITENUTA la necessità di definire i prezzi di vendita della cartografia catastale acquisita in formato raster;
RITENUTA la necessità di adeguare i prezzi di vendita della cartografia catastale acquisita in formato vettoriale;
DISPONE
Articolo unico. A decorrere dal 31.03.2003 dovranno applicarsi i prezzi di cui alle unite tabelle (Allegato A) per la vendita della cartografia catastale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19.03.2003
Il direttore: PICARDI