DPR n. 447 art. 5

Art.  5. - Autorizzazione generale

 

  1. Un'autorizzazione generale è necessaria nel caso di:

  2. installazione o esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a);

  3. installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:

    1. senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi,  compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle    radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonchè le stazioni e gli impianti di cui  all'articolo 41, comma 1;

    2. senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03. In particolare l'autorizzazione e' richiesta nel caso:

      1. di  installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera a);

      2. di   installazione o esercizio di reti locali radiolan e hiperlan, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b);

      3. di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla  sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune,  al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;

      4. di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;

      5. di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonchè per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;

      6. di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;

      7. di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;

      8. di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;

      9. di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai numeri  da 2.1) a 2.8), comprese le comunicazioni in "banda cittadina - CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori.

  1. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma dell'articolo  20.

Note all'art.  5:

-   La raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 concerne l'impiego di apparati a corto raggio, adottata a Tromso nel 1997.