DPR n. 447 art. 21

Art. 21. - Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione

 

  1. E' consentito alle reti ed ai sistemi di telecomunicazione ad uso privato, previo consenso del Ministero delle comunicazioni, di collegarsi alle  reti pubbliche di telecomunicazioni per motivi di emergenza e per il conseguimento delle finalità proprie della relativa licenza e delle autorizzazioni generali nonché delle finalità ammesse in caso di esercizio di apparecchiature in libero uso.

  2. E' consentita l'interconnessione fra reti di telecomunicazione ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla  salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonché la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero delle comunicazioni al quale è presentata apposita domanda dalle parti interessate corredata dal relativo progetto tecnico.

OMISSIS