Art. 20. - Bande collettive di frequenze
Con provvedimenti del Ministero delle comunicazioni sono definite:
le bande di frequenze di tipo collettivo la cui utilizzazione e' prevista dagli articoli 5 e 6;
le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;
le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 5 e 6, se non disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;
le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 5 e 6.
Note all'art. 20:
- La direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, è pubblicata in G.U.C.E. n. L 091 del 7 aprile 1999.